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IVA al 4%: superamento o eliminazione delle barriere architettoniche

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 52668 volte

Descrizione

La normativa prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% per «le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche» (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, tabella A -parte II, punto 41 ter) e per «poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servo scala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie» (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, tabella A -parte II, punto 31).

Pertanto nel caso di opere volte al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche l'IVA al 4% è applicabile solo alle spese di manodopera ed in generale le prestazioni relative all'appalto dei lavori, e dunque sono escluse dall'agevolazione le spese di progettazione (in quanto i professionisti devono fatturare al 22%) e le spese per il materiale, le componenti ed i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere (ad es. per adeguare un bagno, si applica l'IVA al 22% alle piastrelle, ai servizi igienici, ecc…).

Per l'acquisto di mezzi atti al superamento di barriere architettoniche (quali servo scala, piattaforme elevatrici, ascensori ecc…), da istallare sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, si applica l'aliquota IVA agevolata al 4%, purché risultino conformi alle prescrizioni del DM 236/1989.


Requisiti

In merito alle persone aventi diritto all'agevolazione, la normativa, per quanto riguarda le opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, non limita il beneficio alle sole persone con disabilità o ai loro familiari, ma allarga l'accesso anche ad altri soggetti (un condominio, una fabbrica, un ente locale, ecc…), mentre per l'acquisto di mezzi atti al superamento di barriere architettoniche, l'IVA agevolata viene applicata solo nel caso in cui siano le persone con disabilità o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto.


Dove rivolgersi

L'agevolazione suddetta viene applicata al momento della stipula del contratto di appalto per le opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, e/o dell'acquisto del mezzo atto al superamento delle barriere architettoniche.

Documentazione da presentare

Dal contratto di appalto o dalla fattura è necessario che si evinca, in modo esplicito, che le opere sono finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche; in particolare, bisogna scorporare la quota relativa alle prestazioni di servizi alla quale si deve applicare l'aliquota agevolata al 4%, citando il DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, punto 41-ter della tabella A - parte II. Mentre all'atto dell'acquisto dei beni assoggettati ad agevolazione, si deve produrre copia del certificato rilasciato dalla Commissione Medica dell'ASL competente dal quale risulti che alla persona sia riconosciuto lo «stato di handicap» ai sensi dell'art. 3 della Legge n.104/1992.

Nota: l'IVA agevolata al 4% è prevista anche per «i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della Legge n.104/1992» (Legge 28 febbraio 1997 n. 30, art. 2 comma 9) quali automazioni per l'apertura automatica di porte e finestre, comandi per governare diverse funzioni nell'alloggio (accensione luci, azionamento caldaia, ecc…), meccanismi di sollevamento elettrici che possono essere installati a tapparelle, alle aste appendiabiti degli armadi, ai pensili di una cucina, ad un piano di lavoro per regolarne l'altezza, ecc…); inoltre, l'agevolazione, si applica anche per tutte quelle apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche da utilizzare a beneficio di persone disabilità di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Per usufruire dell'IVA al 4% è necessario produrre specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione ed il sussidio tecnico e informatico, ed il certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una disabilità rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) ed il carattere permanente delle stesse.


Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

Leggi l'elenco completo delle normative in vigore in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche.


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