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Il diritto di voto delle persone con disabilità

Aggiornato il 7/10/2019 - Letto 5598 volte

Descrizione

Il diritto di voto è sancito dalla Costituzione della Repubblica italiana. All'articolo 48, comma 4, la Carta costituzionale precisa che il diritto di voto «non può essere limitato se non per incapacità civile, o per effetto di sentenza penale irrevocabile oppure nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Le condizioni di salute, pertanto, non possono limitare l'esercizio di tale diritto.

I cittadini con disabilità che hanno difficoltà o si trovano nell'impossibilità di recarsi alle urne, hanno diritto a:

  • farsi assistere da un accompagnatore alle urne;
  • votare in un'altra sezione qualora siano presenti barriere architettoniche;
  • trasporto gratuito alle urne;
  • voto a domicilio (in particolari casi).

Requisiti

Possono esercitare il diritto di voto nei modi sopra indicati i seguenti elettori:

  • persone con cecità;
  • persone alle quali sono state amputate entrambe le mani;
  • persone che hanno una riduzione totale dei livelli di funzionamento degli arti superiori e/o inferiori;
  • persone che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
  • persone che hanno disabilità che le rendano intrasportabili.


Farsi assistere da un accompagnatore alle urne

La normativa prevede la possibilità di esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia (o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore). Non è necessario che l'accompagnatore dell'elettore con disabilità sia iscritto nelle liste elettorali del medesimo comune. È sufficiente che sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore viene apportata un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.

Cosa si deve mostrare al presidente di seggio
Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dalla ASL di residenza.

Tale documento deve precisare che la disabilità fisica «impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore». Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale.

L'elettore che necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il proprio voto, non occorre che presenti alcun certificato.

Attenzione: l'elettore che ha una cecità può esibire al presidente del seggio, quale documento probatorio della propria disabilità, il cosiddetto «libretto di pensione» dal quale si evince la cecità accertata.

Annotazione permanente del diritto al voto assistito
Gli elettori con le disabilità di cui sopra, per evitare di doversi munire dell'apposito certificato medico ogni volta che sono chiamati ad una consultazione elettorale, possono preventivamente chiedere all'Ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla propria tessera elettorale, mediante apposizione di apposito simbolo. Tale annotazione consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali. Per ottenere l'annotazione sulla propria tessera elettorale è necessario presentare il certificato medico rilasciato dalla ASL.


Presenza di barriere architettoniche: voto in un'altra sezione

L'elettore con capacità sensibilmente ridotta o impossibilità di deambulazione può votare presso un'altra sezione del proprio Comune, priva di barriere architettoniche, qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile.

Nei Comuni ripartiti in più collegi (senatoriali, collegi uninominali, collegi provinciali) o in occasione dell'elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. Per sapere se la sezione scelta corrisponde a questi requisiti è possibile rivolgersi all'Ufficio elettorale del Comune o al presidente della sezione stessa.

Cosa si deve mostrare al presidente di seggio
L'elettore con disabilità deve presentare, assieme al certificato elettorale, un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria ASL di residenza (è ammessa anche una copia autenticata della patente di guida speciale), purché dalla documentazione esibita risulti la capacità gravemente ridotta o l'impossibilità di deambulazione.

Nel caso in cui l'elettore con disabilità non disponga di alcuna certificazione, oppure nell'ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza tale condizione, è possibile richiedere, gratuitamente una visita alla ASL di residenza.

Sarà cura del presidente di seggio iscrivere l'elettore con disabilità nella lista elettorale della sezione accessibile e di prenderne nota nel verbale. Poiché l'attestazione deve essere trattenuta dal seggio, è necessario che l'elettore con disabilità si premunisca di una copia, anche non autenticata, da consegnare al presidente di seggio.

Nota: la ASL, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, deve garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati e preposti per il rilascio di queste certificazioni.

L'accessibilità dei seggi elettorali
La normativa fornisce indicazioni precise circa l'accessibilità dei seggi elettorali. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori con disabilità di leggere i manifesti contenenti le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'Ufficio elettorale.

Deve essere predisposta, inoltre, almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

I seggi devono essere raggiungibili anche dall'esterno: deve essere segnalata l'accessibilità del seggio attraverso il simbolo internazionale (pittogramma della persona in carrozzina), e la sede deve essere raggiungibile con percorsi accessibili.

I Comuni devono provvedere al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e devono intervenire di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni. Su quest'ultimo aspetto, la normativa non precisa se l'intervento debba per forza consistere nella rimozione delle barriere architettoniche o nella scelta di altra sede accessibile da adibire alle consultazioni elettorali.


Trasporto gratuito

Al fine di agevolare l'esercizio di voto agli elettori con disabilità che non possono usufruire di un mezzo di trasporto (proprio o altrui), i Comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale dalla propria abitazione.


Voto a domicilio

Dal 2006 è ammessa la possibilità di voto a domicilio esclusivamente per le persone affette da gravi patologie, tali da impedirne l'allontanamento dalla propria abitazione (o dal luogo in cui dimorano), che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Queste persone potranno votare nel luogo dove dimorano (che non è necessariamente quello in cui hanno ufficialmente la residenza).

La Legge n. 46 del 7 maggio 2009 va ad estendere la possibilità di votare a domicilio anche agli elettori che, pur non dipendendo da un macchinario, siano affetti da disabilità tali che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria dimora (articolo 1, comma 1, della Legge 46/2009). Nello specifico, con la nuova legge, si estende la platea dei beneficiari. Hanno diritto, quindi, a poter votare presso il proprio domicilio:

  1. gli elettori affetti da gravissime disabilità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto disposto dal Comune (vedi paragrafo precedente), di cui all'articolo 29 della Legge 104/92;
  2. gli elettori affetti da gravi disabilità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Per quali consultazioni
Tale possibilità è ammessa in occasione delle elezioni politiche dei membri del Parlamento italiano (Camera, e Senato), dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.

Per le elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli comunali, le disposizioni si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della Provincia per cui è elettore.

I documenti dell'elettore

  • un certificato medico, rilasciato esclusivamente dai medici dell'ASL in data non antecedente ai quarantacinque giorni dalla data della votazione, che attesti la grave disabilità, ossia la dipendenza da elettromedicali o l'intrasportabilità;
  • una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa. 
  • la copia della tessera elettorale;
  • dichiarazione di necessità di essere assistito durante l'esercizio del voto.


Voto in ospedale

Gli elettori ricoverati possono votare in ospedale. Saranno allestiti all'interno dell'Ospedale due seggi elettorali destinati alle persone ricoverate che non possono essere dimesse; entrambi dispongono di un seggio mobile per permettere di votare ai degenti non deambulanti.

Per esercitare il proprio diritto di voto occorre, oltre alla scheda elettorale ed il documento di identità, l'autorizzazione del Comune.


Dove rivolgersi

Per richiedere le certificazioni mediche alla ASL necessarie alla sede centrale della ASL:

Unità Operativa di Medicina Legale del Distretto di Terni della USL Umbria n. 2

Per richiedere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito:

Ufficio elettorale del Comune di Terni

 


Documentazione da presentare

Riassumendo, la documentazione da presentare al presidente del seggio o all'Ufficio elettorale del Comune, oltre al certificato elettorale, è la seguente:

  • certificato rilasciato da medici designati dalla ASL di residenza in cui si deve precisare che la disabilità fisica «impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore» (per gli elettori che si devono far assistere);
  • libretto di pensione (solo per le persone con cecità);
  • annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla propria tessera elettorale;
  • un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria ASL di residenza (è ammessa anche una copia autenticata della patente di guida speciale) in cui risulti la capacità gravemente ridotta o l'impossibilità di deambulazione (per gli elettori che devono cambiare sezione a causa delle barriere architettoniche);
  • una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicando l'indirizzo completo a cui allegare: la copia della tessera elettorale; un certificato medico che attesti l'esistenza delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature; dichiarazione di necessità di essere assistito durante l'esercizio del voto (per gli elettori che necessitano di una dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali).

Fonti normative

Legge n. 46 del 7 maggio 2009, «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».

Legge n. 22 del 27 gennaio 2006, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche».

Legge n. 17 del 5 febbraio 2003, «Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità».

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (in particolare il primo comma dell'articolo 29).

Legge n. 15 del 15 gennaio 1991, «Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti».

Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957, «Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati» (in particolare gli articoli 55 e 56).


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