Descrizione
Il coniuge, i genitori, il fratello/sorella o il figlio convivente di una persona con disabilità, con riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992) possono usufruire fino a due anni di congedo retribuito previsto dall'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni interi. Sia l'INPS che l'INPDAP hanno precisato che ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra.
Novità: con Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013 (link a sito esterno), la Corte Costituzionale ha esteso anche ai parenti e agli affini conviventi entro il terzo grado della persona con disabilità la possibilità di richiedere il congedo, purché tutti gli altri siano mancanti, deceduti o in condizioni di salute invalidanti tali da impedire di poter prestare assistenza alla persona con disabilità.
Congedi, ferie e contribuzione
Questi congedi sono retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici che è comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.
I congedi retribuiti di due anni incidono negativamente su ferie e tredicesima mensilità.
Incompatibilità
La normativa vigente prevede che se uno dei familiari conviventi aventi diritto sta fruendo del congedo retribuito di due anni, l'altro non può richiedere la fruizione dei permessi mensili di tre giorni.
La continuità e l'esclusività
Vi sono due soli casi in cui per l'accesso ai congedi retribuiti vengono richiesti i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza:
- figlio maggiorenne e non convivente con i genitori;
- congedi richiesti dai fratelli o sorelle conviventi con la persona con disabilità, dopo la scomparsa dei genitori o nel caso in cui questi ultimi siano stati riconosciuti dalla Commissione Medica della ASL «inabili totali».
In entrambi i casi, il lavoratore deve dimostrare di assicurare l'assistenza in via esclusiva e continuativa.
Requisiti
A. La gerarchia dei beneficiari
La norma originaria prevedeva come unici beneficiari i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con grave disabilità e il fratello o sorella, solo a condizione che entrambi i genitori fossero dichiarati "scomparsi".
Successivamente, in varie pronunce, la Corte Costituzionale, ha riconosciuto eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto. Attualmente i beneficiari del periodo fino a due anni di congedo retribuito sono:
- il coniuge convivente della persona con disabilità;
- i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona con disabilità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del persona siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Il congedo viene concesso ai figli conviventi solo nel caso in cui tutti gli altri potenziali aventi diritto (coniuge convivente ed entrambi i genitori) siano mancanti o deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi con la persona con disabilità in assenza di altri soggetti idonei a prestare «assidua» assistenza (novità).
In merito ai figli conviventi, l'INPS, con il Messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010, rifacendosi alla Circolare del Ministero del Lavoro del 18 febbraio 2010, ha specificato che per i figli il requisito dell' "assistenza" sussiste anche quando, pur avendo la residenza nel medesimo stabile, vivono in interni diversi. La condizione decade se, invece, il figlio ed il genitori vivono, seppure nella stessa via, in numeri civici differenti.
Rimangono esclusi dal beneficio dei due anni di permesso retribuito: il convivente, non coniugato, con la persona con disabilità grave e i parenti e affini superiori al quarto grado di parentela (novità).
Attenzione: Per quanto riguarda i concetti di "mancanza" e di "patologie invalidanti", sia l'INPS (con la Circolare n. 155/2010) che il Dipartimento della Funzione Pubblica (con Circolare n.13/2010) affermano che l'espressione "mancanti", va intesa "non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità".
Nella Circolare dell'INPS n. 32/2012, si aggiunge che in tali ipotesi "il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000."
Quanto, invece, alle patologie invalidanti si conferma che quelle da prendere a riferimento sono quelle indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000:
- le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Sempre nella circolare succitata, l'INPS indica anche le modalità operative di presentazione della relativa documentazione sanitaria. Questa va inviata, in busta chiusa, all'Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice territorialmente competente dell'INPS.
La documentazione ammessa può essere rilasciata da un Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o del Medico di Medicina Generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. L'Unità Operativa dell'INPS ne effettua la relativa valutazione medico legale.
B. Il requisito dello «stato di handicap in situazione di gravità»
La persona con disabilità deve ottenere il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge n. 104/1992, e non deve essere ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o altro centro. Chi non dispone del certificato di handicap deve richiederne l'accertamento presso la propria ASL di residenza e sottoporsi ad una visita da parte della Commissione Medica deputata a questo accertamento.
Scheda Contact Center: Riconoscimento dello stato di handicap.
C. In caso di ricovero
La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai congedi biennali retribuiti è che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria (Ospedale, clinica privata, RSA, ecc.).
Tuttavia, il Decreto legislativo n. 119/2011 ha introdotto un'eccezione a questo requisito nel caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria. Quindi, su debita dichiarazione dei sanitari, è consentita la concessione dei congedi nei casi di ricovero ospedaliero, solo se la persona necessita della vicinanza di un parente (articolo 4, comma 5-bis).
D. Nel caso in cui la persona con disabilità lavora durante il periodo di congedo
Al fine di concedere al familiare il congedo, il requisito dell'assenza di attività lavorativa da parte della persona con disabilità da assistere non è espressamente prevista dal Legislatore, tuttavia gli istituti previdenziali condividono che tale requisito sia necessario:
- l'INPS ha affermato: «lo spirito e le finalità della legge escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la persona handicappata da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto […]» (Circolare n. 64 del 15 marzo 2001, al punto 3) [link a pagina esterna];
- l'INPDAP concede i congedi: «[…] a condizione che questi ultimi [le persone con disabilità da assistere, N.d.R.] non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati e non prestino attività lavorativa» (Circolare n. 31 del 12 maggio 2004) [link a pagina esterna].
Tuttavia, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un specifico interpello, ha ritenuto che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso, e che «non sembra conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile» (Risoluzione n. 30 del 6 luglio 2010) [link a pagina esterna].
Dove rivolgersi
Per beneficiare del congedo retribuito di due anni il genitore, il coniuge, il fratello/sorella e il parente e l'affine entro il terzo grado, in caso di riconosciuta invalidità totale dei genitori, o il figlio conviventi devono inoltrare al datore di lavoro e all'INPS o INPDAP apposita istanza.
Sede INPS della Provincia di Terni.
Sede INPDAP della Provincia di Terni.
Documentazione da presentare
Dal 1° gennaio 2012 la modalità di presentazione delle domande di congedo deve avvenire solo in via telematica, salvo nel periodo transitorio fino al 29 febbraio 2011 (Circolare INPS n. 151/2011). Le domande, pertanto, dovranno essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- attraverso il sito web dell'INPS;
- attraverso i servizi telematici offerti dai Patronati;
- attraverso il numero verde 803164 del Contact Center Integrato dell'INPS.
Nota: per poter utilizzare il servizio di invio on line della domanda, la persona interessata deve essere in possesso del PIN di autenticazione. Il servizio di presentazione della domanda è disponibile sul sito internet dell'INPS (www.inps.it), nella sezione servizi on line, ed è possibile completare la procedura attraverso il seguente percorso:
- al servizio del cittadino;
- autenticazione con PIN o Carta Nazionale dei Servizi;
- invio domande di prestazioni a sostegno del reddito;
- disabilità;
- congedi straordinari.
Nella medesima sezione è possibile scaricare anche il manuale operativo per l'utilizzo del servizio. All'interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:
- informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
- invio domanda: compilazione telematica della domanda di Congedo Straordinario;
- consultazione Domande: lista delle domande presentate/in corso di presentazione.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione relativa al riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, rilasciata dalla Commissione Medica della ASL.
Attenzione: l'INPDAP non propone on line i moduli per la richiesta dei permessi lavorativi.
Fonti normative
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».
Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».
Lettera circolare - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. A/2006 del 14 gennaio 2006, «Parere n. 3389/2005 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in merito agli effetti dei permessi di cui all'art. 33, legge n. 104/1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità».
Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».
Messaggio INPS n. 6512 del 4 marzo 2010, «Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009. Inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, 5° comma, del D.Lgs. n. 151/2001. Chiarimenti sul concetto di convivenza».
Messaggio INPS n. 171 del 30 dicembre 2011, «D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini" e n. 277 del 24 giugno 2011 "Istanze e servizi - Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze". Modalità di presentazione telemat» (collegamento a sito esterno).
Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 18 luglio 2013, «Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)» (collegamento a sito esterno).