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Il bonus straordinario per le famiglie

Aggiornato il 29/06/2010 - Letto 1780 volte

Descrizione

Attenzione: La scheda è stato aggiornata alla luce delle modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2009.

Ritenuta la necessità ed urgenza di fronteggiare l'attuale situazione di crisi internazionale attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e persone non autosufficienti, il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, all'art. 1, prevede l'erogazione del «Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza».

Il bonus è una misura straordinaria (una tantum), quindi, verrà erogato una sola volta e per il solo anno 2009. È previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre, non è concesso ai "single" a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.

Il nucleo familiare cui far riferimento comprende, oltre al richiedente:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
  • altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi.

Di queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e, nel modulo di richiesta, va indicato il grado di parentela con il richiedente.

Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell'intero nucleo familiare e della composizione dello stesso:

  • 200 Euro per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15.000 Euro;
  • 300 Euro per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17.000 Euro;
  • 450 Euro per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17.000 Euro;
  • 500 Euro per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20.000 Euro;
  • 600 Euro per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20.000 Euro;
  • 1.000 Euro per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22.000 Euro;
  • 1.000 Euro per il nucleo familiare in cui vi sia «un componente» a carico del richiedente con riconoscimento dello «stato di handicap» ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 35.000 Euro..

Per le persone con disabilità:

  • Nel caso di persone con disabilità uniche componenti del nucleo familiare ("single") che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore a 15.000 Euro l'anno, verrà riconosciuto il bonus da 200 Euro.
  • I contribuenti che hanno a carico un coniuge o altri parenti con disabilità (diversi dai figli), con riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ed un reddito complessivo inferiore ai 20.000 Euro annui, si vedranno riconosciuto il bonus che va dai 300 ai 600 Euro, in relazione al numero di componenti il nucleo familiare (fino ad un massimo di 5 persone). Per le persone con disabilità, il reddito considerato per i nuclei di due e tre familiari (bonus di 300 e 450 Euro) è innalzato a 20.000 Euro, rispetto a quello previsto per gli stessi nuclei familiari in cui non è presente un familiare con disabilità.
  • per quanto riguarda il bonus pari a 1.000 Euro, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2009 ha precisato cosa significhi «componente portatore di handicap»: se precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con disabilità, ora il riferimento generico ai "componenti" del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, riconosciuti «in stato di handicap» ai sensi dell'articolo 3, della Legge 104/1992, i quali non abbiano percepito redditi superiori ai 2.840,51 Euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili).
  • Il medesimo provvedimento ha abolito il requisito della «gravità» (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) per il riconoscimento dello «stato di handicap» .

Rimangono esclusi dalla concessione del bonus:

  • le persone con disabilità uniche componenti del nucleo familiare che, pur possedendo il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità», hanno un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
  • le persone con grave disabilità uniche componenti del nucleo familiare che sono titolari di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 Euro l'anno;
  • i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo familiare e dalla presenza di un figlio a carico con disabilità (pur con i requisiti dello «stato di handicap in situazione di gravità»).

Si consiglia di leggere anche la scheda di sintesi degli "esclusi" dal bonus proposta dalla FISH (leggi la scheda in PDF).


I redditi considerati

Per l'accesso al beneficio non si fa riferimento all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare (cioè del richiedente e degli altri familiari).

Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:

  • da lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a lavoro dipendente (ad esempio, contratti a progetto, lavori socialmente utili, ecc.);
  • lavoro autonomo occasionale svolto da persone a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);
  • redditi fondiari, ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 Euro.

A questi, vanno sommati i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati, compresa la rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.

Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali, né a quelli previdenziali e assistenziali e, quindi, non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.

I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008. Può essere un vantaggio nel caso in cui nell'anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori. A seconda dell'anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.


Requisiti

Il bonus straordinario è concesso, per il solo anno 2009, ai componenti di un nucleo familiare a basso reddito, residenti in Italia.

Nota: si precisa che le persone con disabilità che vivono con un reddito rientrante nelle fasce di cui sopra, ma che non posseggono la certificazione dello «stato di handicap» non sono escluse dall'erogazione del bonus, poiché, per loro, valgono le regole ordinarie. Non hanno diritto, invece, alle specifiche maggiorazioni previste per chi possiede tale certificazione.


Dove rivolgersi

La domanda va redatta sui moduli predisposti dall'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Sede di Terni.


Documentazione da presentare

La domanda va redatta sui moduli predisposti dall'Agenzia delle Entrate. I moduli sono due:

  • Il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d'imposta, cioè il datore di lavoro o l'ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 31 gennaio 2009. Se l'anno prescelto è il 2008, il termine ultimo è il 31 marzo 2009.
  • Il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all'Agenzia delle Entrate. In questo caso, la scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, mentre è il 30 giugno 2009, nel caso si assuma a riferimento l'anno 2008.

Modalità di pagamento a cura del sostituto d'imposta
Il sostituto d'imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico) per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.

Il Decreto-Legge stabilisce che il sostituto d'imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande. Comunica poi all'Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi. I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori dipendenti, ed entro il mese di marzo 2009 per i pensionati.

Modalità di pagamento a cura dell'Agenzia delle Entrate
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto d'imposta, la domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno, a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.

In questo caso, il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di persone con riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo o pensione sociale, titolari cioè di sole prestazioni pensionistiche assistenziali, visto che di fatto non esiste un sostituto d'imposta, ma un ente erogatore (INPS).

In entrambi i casi è consigliabile appoggiarsi ad un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale).

Anche chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008.


Fonti normative

Decreto-Legge n. 185 del 29 novembre 2008, «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».


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