Descrizione
Il «bonus elettrico» (ovvero «il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica») è uno strumento per sostenere le famiglie, in condizione di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, che utilizzano le apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua dell'energia elettrica.
Per le persone con disagio economico, il bonus elettrico ha validità di 12 mesi e, al termine di tale periodo, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione per ottenerne uno nuovo.
Per le persone che hanno gravi patologie che impongano l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, il bonus sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussista la necessità di utilizzare tali apparecchiature.
Nota: le apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita sono quelle previste nell'Allegato A del Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 (leggi l'Allegato - link a sito esterno).
Requisiti
L'applicazione del bonus elettrico è riservato sia a cittadini in condizione di disagio economico, sia a cittadini in condizione di disagio fisico.
Persone in condizione di disagio economico
I cittadini in condizione di disagio economico devono essere intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza con potenza impegnata:
- fino a 3 kilowatt (KW) per un numero massimo di 4 familiari con la stessa residenza;
- fino a 4,5 KW, per un numero superiore a 4 familiari con la stessa residenza.
Inoltre, devono:
Attenzione: ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per una sola fornitura di energia elettrica.
Persone in condizione di disagio fisico
I cittadini in condizione di disagio fisico, o i cittadini presso i quali vive una persona affetta da grave patologia che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita non hanno limitazioni né di residenza, né di potenza impegnata.
Attenzione:
- i cittadini che usufruiscono del bonus per il disagio fisico possono cumularlo con quello per il disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità;
- il bonus può essere richiesto per ogni contratto di fornitura di energia elettrica corrispondente all'abitazione in cui sono presenti le apparecchiature per il mantenimento in vita;
- se si è residenti in un'abitazione in cui il contratto di fornitura elettrica è intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente al nucleo familiare, al fine di ottenere il bonus, è necessario richiedere la voltura del contratto al venditore di energia elettrica.
Valore del bonus elettrico
Disagio economico. Anno 2019
Il valore del bonus, per le famiglie con un disagio economico, per l'anno 2019, è di:
- 132 Euro per una famiglia di 1 o 2 persone;
- 161 Euro per 3 o 4 persone;
- 194 Euro per più di 4 persone.
Disagio fisico. Anno 2019
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in tre livelli e attribuito a ogni persona in base al numero di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e al tempo giornaliero di utilizzo.
I tre livelli sono calcolati basandosi sull'extra consumo rispetto ad un utente tipo (2700/KWH/anno):
- Fascia minima: fino a 600 KWH/anno;
- Fascia media: tra 600 e 1200 KWH/anno;
- Fascia alta: oltre 1200 KWH/anno.
L'ammontare del bonus fino a 3 KW residente è così suddiviso:
- Fascia minima: Euro 193;
- Fascia media: Euro 318;
- Fascia alta: Euro 460.
L'ammontare bonus oltre 3 KW (da 4,5 KW in su) è così suddiviso:
- Fascia minima: Euro 452;
- Fascia media: Euro 572;
- Fascia alta: Euro 692.
Dove rivolgersi
Disagio economico
Per accedere al bonus elettrico, i cittadini con disagio economico devono presentare domanda compilando gli appositi moduli disponibili presso le Circoscrizioni (collegamento a sito esterno).
Disagio fisico
Le persone che usufruiscono del bonus per motivi di salute devono presentare domanda presso la Direzione Servizi Sociali del Comune di Terni.
Attenzione: nel caso di abitazioni presso i quali viva un cittadino utilizzatore di apparecchiature elettromedicali "salva vita", la richiesta del bonus elettrico va presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal Comune in cui è localizzata l'abitazione nella quale è collocata l'apparecchiatura "salva vita".
Documentazione da presentare
La documentazione da presentare prevede dei moduli disponibili presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Terni, nonché sono scaricabili da questo sito, nonché da quello dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (link a sito esterno).
Disagio economico
A) Nuova domanda per disagio economico
- modulo richiesta [modulo Abis] (link a sito esterno);
- fotocopia dell'attestazione del valore ISEE del proprio nucleo familiare rilasciata dai CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale);
- fotocopia del documento di identità;
- delega a presentare la dichiarazione (*);
- copia documento di riconoscimento del delegato (*).
(*) Solo per le istanze presentate delegata persona delegata dal richiedente.
B) Nuova domanda per famiglie con 4 o più figli a carico
- modulo richiesta (v. sopra);
- fotocopia dell'attestazione del valore ISEE del proprio nucleo familiare rilasciata dai CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale);
- fotocopia del documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei figli a carico [modulo E] (link a sito esterno); le famiglie numerose con più di quattro figli a carico devono compilare il Modulo E indicando solamente quattro dei loro figli a carico;
- delega a presentare la dichiarazione (*);
- copia documento di riconoscimento del delegato (*).
(*) Solo per le istanze presentate delegata persona delegata dal richiedente.
Disagio fisico
A) Nuova domanda per disagio fisico
(*) Solo per le istanze presentate delegata persona delegata dal richiedente.
Attenzione: in caso di domanda per la prima volta, i cittadini che non sono inclusi negli elenchi relativi al Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) dovranno munirsi di apposita certificazione presso la propria ASL di appartenenza che attesti:
- l'utilizzo dell'apparecchiatura elettromedicale;
- il tipo di apparecchiatura installata;
- l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
- la data a partire dalla quale si utilizza l'apparecchiatura elettromedicale; ove la certificazione ASL non riporti la data a partire dalla quale si utilizza l'apparecchiatura elettromedicale, dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante tale data.
La comunicazione di inclusione negli elenchi del PESSE non è obbligatoria; le imprese la inviano solo a quei clienti che sono stati individuati come non interrompibili in caso di emergenza. Qualora non si abbia ricevuto la comunicazione è necessario recarsi presso la propria ASL per farsi rilasciare una certificazione contenente le informazioni riportate nel modulo D scaricabile da questo sito.
Attenzione: dal 1° gennaio 2013, coloro che erano già titolari di bonus per disagio fisico prima del 2013, possono presentare una nuova richiesta qualora il numero di apparecchiature e il tempo del loro utilizzo, certificato dalla ASL, dia diritto ad un bonus di importo superiore, in base alla nuova normativa. Le domande presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013 danno diritto a una quota retroattiva, tenuto conto della data di certificazione dell'uso delle apparecchiature stesse. Tale quota viene riconosciuta dalla data di decorrenza della variazione in base al certificato ASL, che comunque non può essere precedente al 31 dicembre 2010.
B) Nuova domanda per disagio fisico con punto di fornitura già compreso tra le forniture non disalimentabili ai fini del PESSE
- modulo richiesta;
- fotocopia del documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ASL [modulo C] (link a sito esterno);
- copia attestante l'inclusione negli elenchi PESSE (Comunicazione ricevuta dal distributore di riferimento);
- delega a presentare la dichiarazione (*);
- copia documento di riconoscimento del delegato (*).
(*) Solo per le istanze presentate delegata persona delegata dal richiedente.
Attenzione: le informazioni relative al titolare della fornitura di energia elettrica, al codice POD (l'identificativo univoco della utenza, inizia con le lettere IT) e alla potenza impegnata sono indicati anche sul contratto di fornitura (il POD anche in bolletta) e possono essere richieste al proprio venditore, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta.
Quando presentare la richiesta
Nel caso di disagio economico, la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata ogni anno.
Nel caso di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali essenziali per il mantenimento in vita, il bonus verrà erogato senza interruzione fino a quando sarà necessario l'uso di tali apparecchiature.
Cambiamenti dei requisiti
Cambio di residenza:
Se il cittadino cambia residenza durante il periodo di godimento del bonus elettrico, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza per effettuare nuovamente la domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito presso la nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto.
Variazione del numero di componenti:
Nel caso in cui, durante il periodo di godimento del bonus elettrico, intervengano variazioni nella numerosità del nucleo familiare anagrafico, il cittadino potrà chiedere l'adeguamento del bonus al nuovo numero di componenti. La variazione della compensazione decorre dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica della variazione all'impresa di distribuzione da parte del Comune, fermo restando il termine di scadenza originaria della compensazione.
Variazione del reddito:
Le variazioni della situazione reddituale e patrimoniale del cittadino verranno recepite solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus elettrico.
Variazione del contratto di fornitura:
In caso di cambio delle condizioni economiche del contratto o del fornitore, il bonus elettrico continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto (in caso di disagio economico), oppure fino a quando sia necessario l'utilizzo dell'apparecchiatura elettromedicale (in caso di disagio fisico), indipendentemente dal venditore scelto.
Cessato uso dei macchinari elettromedicali salvavita:
Il cessato uso delle apparecchiature elettromedicali salvavita deve essere tempestivamente comunicato al proprio venditore di energia elettrica. L'agevolazione è interrotta a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del cessato uso all'impresa di distribuzione, da parte del venditore.
Fonti normative
Deliberazione n. 350/2012/R/EEL del 2 agosto 2012, «Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute».
Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, «Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute» (link a sito esterno).
Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007, «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute» (link a sito esterno).