Descrizione
Lo «stato di handicap», definito dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, riguarda le persone che hanno una «minorazione fisica, psichica o sensoriale», che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. Questa «minorazione», che può essere stabilizzata o progressiva, può portare ad uno «svantaggio sociale» ed episodi di «emarginazione sociale», che ostacolano la piena inclusione della persona con disabilità.
La Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL di residenza dell'interessato effettua l'accertamento dello stato di handicap. Ciò che costituisce oggetto di valutazione, non sono le condizioni di salute in quanto tali (come, invece, avviene nell'accertamento dell'invalidità civile), bensì le conseguenze che la disabilità determina nella persona che vive e svolge le proprie attività in un determinato ambiente, rispetto alla sua piena realizzazione ed integrazione sociale. La valutazione deve essere globale, in quanto il fine ultimo della normativa è l'inclusione della persona con disabilità, eliminando le condizioni di emarginazione, rimuovendo quelle potenziali e superando quelle effettive.
L'accertamento dello stato di handicap dà diritto alle seguenti prestazioni:
- prevenzione e diagnosi precoce;
- cura e riabilitazione, soggiorno all'estero per cure;
- protesi e ausili tecnici;
- assistenza domiciliare e servizi di aiuto personale;
- organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e servizi residenziali;
- integrazione scolastica e ai servizi educativi;
- integrazione lavorativa;
- integrazione nelle attività sportive, di tempo libero e sociali;
- fruibilità dei mezzi di trasporto pubblici e privati;
- eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
- diritto all'informazione;
- esercizio del diritto di voto.
Valutazione dello «stato di handicap»
La Legge n. 104/1992 definisce:
- «stato di handicap» (art. 3, comma 1): la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive;
- «stato di handicap in condizione di gravità» (art. 3, comma 3): lo stato in cui una o più «minorazioni», correlate all'età, hanno ridotto l'autonomia della persona al punto da rendere necessario un «intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale».
Sulla base di specifiche valutazioni, la Commissione Medica della ASL emette il verbale dello stato di handicap, in cui sono riportate le seguenti voci (si riporta la dizione adottata dalla USL Umbria n. 2, avvisando i lettori che in altre ASL le dizioni potrebbero essere differenti):
La Commissione certifica se, ai sensi della Legge n. 104/1992, il richiedente è o non è riconosciuto:
- «persona handicappata» (Legge n. 104/1992, art. 3, comma 1);
- «persona handicappata grave» (Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3);
La Commissione, inoltre, valuta se l'interessato presenta «ridotte o impedite capacità motorie permanenti». Questa voce è stata introdotta con la Legge n. 499/1997 che, all'articolo 8, vincola le agevolazioni previste per la mobilità alle persone che, oltre al riconoscimento dell'articolo 3, commi 1 e 3, hanno anche questo riconoscimento.
Attenzione: il riconoscimento di una determinata percentuale d'invalidità civile non incide ai fini del riconoscimento dello stato di handicap. Si può chiedere, contemporaneamente, sia la visita per l'accertamento di invalidità civile sia quella per il riconoscimento dello stato di handicap.
Requisiti
Possono effettuare l'accertamento dello stato di handicap tutte le persone che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, che ostacola l'integrazione sociale.
Dove rivolgersi
In virtù delle modifiche poste dalla Legge n. 102/2009, si consiglia la lettura della seguente scheda in merito all'iter da seguire per richiedere l'accertamento dello stato di handicap:
Nuova procedura per richiedere l'accertamento dello stato di handicap.
La visita di accertamento dello stato di handicap viene svolta dalla Commissione Medica della ASL, integrata con il medico dell'INPS.
Sede INPS di Terni
Medicina Legale di Terni
Elenco CAAF di Terni (collegamento a sito esterno)
Documentazione da presentare
Al momento della visita di accertamento, la persona interessata deve esibire la seguente documentazione:
- la ricevuta del certificato medico consegnata dal medico curante;
- la documentazione sanitaria in originale o in copia conforme.
Fonti normative
Legge n. 102 del 3 agosto 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009, «Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009 - Nuovo processo dell'Invalidità Civile - Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti» (collegamento a sito esterno).
Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante».
Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici». (Pubblicato nel «Supplemento Ordinario» alla «Gazzetta Ufficiale» n. 298 del 22 dicembre 1994).
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». (Pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 39 del 17 febbraio 1992).