Descrizione
La Legge 80/2006, all'art. 6, comma 3, fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo per gli accertamenti sanitari e prevede che i cittadini a cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento o di comunicazione e che siano affetti da patologie ingravescenti o stabilizzate, non debbano essere più sottoposti a visita di revisione.
Con il Decreto 2 agosto 2007 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l'elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo.
La procedura deve essere effettuata d'ufficio senza oneri o "incombenze" per il cittadino.
Una nota del Ministro della Salute, seguita da una recente circolare dell'INPS, ha chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questo difficoltà economiche a causa della sospensione delle provvidenze economiche.
L'INPS, infatti, è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, e valutare la relativa documentazione pervenuta, attestante che la situazione corrisponde a quanto indicato nel decreto. Quindi, deve redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all'esonero da qualunque altra visita di revisione. In seguito verrà data comunicazione all'interessato.
Solo se la documentazione sanitaria venisse ritenuta incompleta, l'INPS potrà richiedere ulteriore documentazione sanitaria che la persona interessata deve far pervenire. In ogni caso, l'INPS informerà circa gli esiti della valutazione.
Cosa fare in caso di convocazione a visita
Se la persona, nonostante la presenza dei requisiti richiesti dalla legge, viene comunque convocata a visita può presentare una diffida e può rivolgersi ad una delle sedi di Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato, per ottenere indicazioni e sostegno.
Requisiti
La persona con una disabilità che rientra tra quelle indicate nella Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, può usufruire dell'esonero dalla visita di revisione degli accertamenti sanitari.
Dove rivolgersi
Se la persona, nonostante la presenza dei requisiti richiesti dalla legge, viene comunque convocata a visita, può presentare una diffida indirizzandola all'U.O. Medicina Legale della propria ASL di residenza, e per conoscenza all'INPS, alla Procura della Repubblica e al Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva.
Medicina Legale di Terni
Sede INPS di Terni
Documentazione da presentare
Per agire contro il mancato esonero dalla rivedibilità degli accertamenti sanitari, è necessario presentare una diffida, come nel fac-simile riportato di seguito:
Diffida esonero rivedibilità accertamenti sanitari
Fonti normative
Legge n. 80 del 9 marzo 2006, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» (collegamento a sito esterno).
Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007, «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante» (collegamento a sito esterno).
Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento prevenzione e Comunicazione - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria -Ufficio VII dell'Ex Ministero della Salute, 30 maggio 2008, «Oggetto: Applicazione del Decreto Interministeriale 2 agosto 2007 "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante"» (collegamento a sito esterno).
Messaggio INPS del 3 giugno 2008, n. 12727, «Applicazione del Dm 2 agosto 2007 «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante» (collegamento a sito esterno).