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Integrazione scolastica

Aggiornato il 23/12/2013 - Letto 4562 volte

Descrizione

L'integrazione scolastica è un diritto conquistato dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie attraverso la Legge n. 517/1977, «Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico».

Dal 1977 ad oggi, l'integrazione scolastica ha connotato la scuola come comunità educativa accogliente e, al tempo stesso, come comunità professionale competente, capace di ristrutturarsi per consentire anche agli alunni con disabilità di condividere la loro esperienza di apprendimento in situazione non emarginante.

La Legge n. 104/1992, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», in seguito, ha individuato i requisiti e gli strumenti per l'ottenimento di questo diritto.

La più recente forma di sistematizzazione degli approcci integrati rispetto a questo tema è rappresentata dalla Legge n. 328/2000, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ha lo scopo di favorire la partecipazione e la condivisione del percorso scolastico ed educativo ordinario per consentire loro l'inclusione sociale presente e futura. Inoltre, ha l'obiettivo di sviluppare le potenzialità dell'alunno con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Per far ciò, prevede la realizzazione congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, integrando attività scolastiche ed extrascolastiche. Il diritto all'integrazione scolastica si realizza, infatti, attraverso una programmazione coordinata tra i genitori con i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio.

Il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica delle persone con disabilità si realizza, quindi, grazie a specifiche risorse umane e all'utilizzo di opportuni strumenti:


IL RUOLO DELLA FAMIGLIA
La famiglia di un alunno con disabilità ha diritto a poter iscrivere il proprio figlio in qualunque scuola pubblica o paritaria di ogni ordine e grado (senza vincolo di residenza). Per richiedere l'integrazione scolastica, la famiglia deve richiedere alla ASL di residenza l'accertamento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/1992.

Approfondimenti: Richiesta di accertamento dello stato di handicap (scheda Contact Center)

Iscrizione agli istituti tecnici professionali e istituti d'arte
A causa della presenza di alcuni laboratori rischiosi per l'incolumità degli alunni, la famiglia, prima di procedere all'iscrizione in tali istituti, deve richiedere un'attestazione da parte della ASL - di concerto con l'istituto scolastico e la famiglia stessa - al fine di valutare se sia possibile rimuovere le cause di pericolosità con accorgimenti tecnici o con l'assegnazione di appositi operatori. Qualora l'attestazione sia positiva, si rilascia l'attestato che consente l'iscrizione. Se la valutazione è negativa, non sarà possibile l'iscrizione, ma solo in quello specifico istituto e solo per quell'anno scolastico.

Tasse scolastiche
L'ultimo compito della famiglia è quello di pagare le tasse di iscrizione. A questo proposito, ci sono alcune agevolazioni per le famiglie in disagiate condizioni economiche in cui siano presenti uno o più figli con disabilità.

Approfondimenti: per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Scolastico del Comune di Terni.


IL RUOLO DELLA ASL
La ASL, su richiesta dei genitori, deve procedere con l'accertamento per il riconoscimento dello «stato di handicap» (ai sensi della Legge 104/1992).

Laddove questo accertamento dia come esito uno dei due riconoscimenti previsti dalla suddetta legge («stato di handicap» ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992 oppure «stato di handicap grave» ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) l'ASL deve provvedere all'elaborazione della Diagnosi Funzionale che è formulata da un'Unità Multidisciplinare del servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva.

L'Unità Multidisciplinare si occupa, inoltre, di formulare il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) insieme ai docenti curriculari, ai docenti specializzati e ai familiari. Inoltre, collabora con la famiglia e con gli operatori scolastici alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI).


IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

Compiti dei Comuni:
Relativamente alla scuola dell'infanzia (scuola materna), alla scuola primaria (scuola elementare) e scuola secondaria di primo grado (scuola media), è compito del Comune:

  • garantire il trasporto degli alunni con disabilità da casa a scuola o viceversa;
  • eliminare e/o superare le barriere architettoniche;
  • garantire l'assistenza di base (accompagnare l'alunno dall'esterno all'interno della scuola, negli spostamenti interni, accompagnamento ai servizi igienici, ecc.); 
  • garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione;
  • garantire sussidi e ausili didattici anche informatici o interpreti gestuali e fornitura dei libri di testo, software, ecc.

Compiti delle Province:
Quanto è stato detto per i Comuni, vale per le Province con riguardo alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Attenzione: le Province mantengono la competenza per l'assistenza scolastica alle persone con cecità e sordità per tutti gli ordini di scuole.


IL RUOLO DELLA SCUOLA
La normativa prevede che la scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica, predisponga il Piano dell'Offerta Formativa (POF) in cui sono indicati i criteri con cui garantire la corretta accoglienza e l'esercizio al diritto allo studio degli alunni con disabilità.

La scuola, inoltre, deve svolgere i seguenti compiti:

  • individuazione dell'aula: è un compito del Collegio dei Docenti che deve scegliere un locale idoneo a ricevere l'alunno a seconda della sua disabilità (nel rispetto, quindi, delle sue singole esigenze: fisiche, sensoriali, ecc.);
  • la nomina del consiglio di classe per l'elaborazione del PEI (compito del Dirigente Scolastico coadiuvato dal Collegio dei Docenti);
  • assegnazione di una classe con non più di 20 alunni;
  • assistenza materiale: gli operatori che supportano la classe dove è inserito l'alunno con disabilità e gli insegnanti curriculari sono: insegnante di sostegno, assistente all'autonomia personale, collaboratore scolastico;
  • costituzione del gruppo di lavoro di istituto e figure obiettivo: ha lo scopo di fornire consulenza in merito ai compiti sopra descritti. È un gruppo presente in ogni istituzione scolastica ed è composto da docenti, da esperti extra-scolastici, da genitori e, nelle scuole superiori, da studenti.

Requisiti

Il diritto all'integrazione scolastica è garantito a tutti gli alunni con disabilità riconosciuti dalle Commissioni Mediche della ASL in «stato di handicap» o dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge 104/1992).

Dove rivolgersi

Per l'iscrizione a scuola.
La domanda di iscrizione dell'alunno con disabilità, deve essere presentata, come per gli altri alunni, entro il 30 gennaio di ogni anno.

È obbligatorio presentare la domanda di iscrizione solo per il primo anno di ogni ciclo scolastico, in quanto, per gli anni successivi dello stesso ciclo, provvede l'amministrazione scolastica.

Le domande devono essere presentate dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. L'iscrizione avviene in questo modo:

  • per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia (scuola materna) e alla scuola primaria (scuola elementare), la domanda deve essere presentata alla scuola stessa nella quale si vuole iscrivere il proprio figlio;
  • per l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (scuola media) e secondaria di secondo grado (scuola superiore), la domanda deve essere presentata presso la scuola in cui il proprio figlio sta frequentando l'ultimo anno.

Per le certificazioni sanitarie
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva di Terni


Promemoria del calendario delle scadenze

Dicembre/Gennaio: in questi mesi vanno inoltrate le richieste per le visite che attestino la disabilità dell'alunno. È fondamentale che la certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992 avvenga prima dell'iscrizione al primo ciclo scolastico.

Febbraio/Marzo: in questi mesi va presentata l'iscrizione a scuola con l'attestazione della disabilità dell'alunno. Una volta attestato lo stato di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992), deve essere redatta la Diagnosi Funzionale, comprendente anche il Profilo Dinamico Funzionale, da parte dell'Unità Valutativa Multidimensionale del servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva.
La Diagnosi Funzionale è redatta in tempi utili per la redazione del PEI, ossia entro il 30 luglio (in bozza da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica per gli alunni iscritti al primo anno di ogni ciclo scolastico).

Maggio/Giugno: in questo periodo va presentata la richiesta per l'assistente di base.

Giugno: entro la fine di questo mese va inoltrata la richiesta per il trasporto scolastico.

Luglio: entro la fine di questo mese è possibile richiedere lo sdoppiamento delle prime classi di ogni ordine di scuola  frequentate da alunni con disabilità o la riduzione del numero di alunni a non più di 20, elevabile ad un massimo di 22, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 81/09.
A tal fine il Dirigente Scolastico deve provvedere ad inviare la richiesta di sdoppiamento all'Ufficio Scolastico Regionale che è tenuto a rispondere entro il 30 luglio.
Nel caso di violazioni è necessario inoltrare una diffida al Dirigente Scolastico dell'istituto e fare ricorso al TAR.
Entro questo mese occorre presentare la richiesta per l'assistente per l'autonomia o per la comunicazione.

Settembre: in questo mese l'istituto scolastico deve procedere alla formazione delle classi, tenendo presente che in caso di alunni con disabilità gli alunni non possono superare le 20 unità. 


Documentazione da presentare

Per l'iscrizione degli alunni con disabilità occorre:

  • una certificazione collegiale del riconoscimento dello «stato di handicap» o dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, commi 1 e 3) rilasciata dalla ASL di residenza. Le persone riconosciute in tali stati, al momento dell'iscrizione, possono auto-certificare la propria condizione;
  • la Diagnosi Funzionale elaborata dalla ASL di competenza territoriale dell'alunno (non può essere sostituita da autocertificazione).

In caso d'urgenza, può essere consegnata la certificazione medica rilasciata dallo specialista della ASL o con essa convenzionato (o da uno specialista di un centro con essa convenzionato).

Attenzione: se, ad anno scolastico iniziato, i docenti riscontrano delle difficoltà di un alunno tali da richiedere la presenza di un supporto scolastico attraverso figure specializzate, e all'atto dell'iscrizione i genitori non hanno richiesto il supporto scolastico senza produrre la documentazione sopraindicata, il Dirigente Scolastico invita formalmente per iscritto i genitori a sottoporre a visita medica il figlio per accertare una situazione di disabilità, al fine di attivare e richiedere i servizi specifici necessari per l'attuazione del diritto all'integrazione scolastica. Qualora i genitori non rispondano entro dieci giorni dall'invio della comunicazione, il Dirigente Scolastico può direttamente chiedere alla ASL di procedere alle valutazioni necessarie.


Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, «Norme in materia di scuole aventi particolari finalità» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 517 del 4 agosto 1977, «Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).

Decreto Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 (collegamento a sito esterno)


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