Il lavoratore che assiste una persona con disabilità ha diritto all'astensione dal lavoro notturno e l'azienda presso quale lavora deve conseguentemente adeguarne i turni e l'orario di lavoro.
L'orario di lavoro giornaliero, infatti, in alcuni casi, può cadere anche in fasce orarie considerate "notturne" dalla normativa o dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Viene considerato «periodo notturno» l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio, è considerato «periodo notturno» un turno che va dalle 22 della sera alle 6 di mattina del giorno dopo).
Viene considerato «lavoratore notturno» qualsiasi lavoratore che svolga:
L'orario dei lavoratori notturni non può superare 8 ore medie nell'arco delle 24 ore.
La disciplina di cui sopra non trova applicazione ai dirigenti, al personale direttivo e altri lavoratori aventi potere di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro (come ad esempio: i lavoratori a domicilio, i prestatori di tele-lavoro, i lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose), al personale viaggiante del trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo, ai lavoratori a bordo di navi della pesca marittima.
La normativa indica con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno:
La normativa indica anche i lavoratori che non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
Nota: in merito al requisito dell'avere a «proprio a carico» il Ministero del lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009, ha fornito alcune precisazioni. In particolare il Ministero ha affermato che la definizione "a carico" deve essere ricollegata a quanto disposto dalla Legge n. 104/1992 a proposito della concessione dei permessi lavorativi. Da ciò deriva che la persona con disabilità va considerata «a proprio carico» anche ai fini dell'esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza.
Il Ministero ribadisce, inoltre, che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.
Attenzione: relativamente alle persone con disabilità, la normativa:
La richiesta di esonero dal lavoro notturno va presentata al proprio datore di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, la certificazione dello stato di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992) deve essere richiesta dalla persona con disabilità o da chi ne fa le veci alla ASL di residenza (v. scheda approfondimento).
Richiesta di accertamento dello stato di handicap
La normativa indica con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno:
La normativa indica anche i lavoratori che non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
Nota: in merito al requisito dell'avere a «proprio a carico» il Ministero del lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009, ha fornito alcune precisazioni. In particolare il Ministero ha affermato che la definizione "a carico" deve essere ricollegata a quanto disposto dalla Legge n. 104/1992 a proposito della concessione dei permessi lavorativi. Da ciò deriva che la persona con disabilità va considerata «a proprio carico» anche ai fini dell'esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza.
Il Ministero ribadisce, inoltre, che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.
Attenzione: relativamente alle persone con disabilità, la normativa: