Accertamento della capacità lavorativa specifica
a cura del Servizio di Contact Center Narni-Amelia
Descrizione
La capacità lavorativa è rappresentata dalla potenzialità a svolgere una o più attività lavorativa qualora sussistano caratteristiche ben delineate, biologiche, attitudinali e tecnico-professionali. Essa viene distinta in:
- Capacità lavorativa generica: idoneità psico-fisica della persona a svolgere qualsiasi attività lavorativa: vengono prese in considerazione tutte le attività lavorative che il lavoratore per età, condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere.
- Capacità lavorativa specifica: idoneità psico-fisica della persona nello svolgere l'attività lavorativa fino al momento dell'insorgenza della disabilità: vengono prese in considerazione anche quelle occupazioni che non presentano una sostanziale differenza rispetto a quelle precedentemente svolte dal lavoratore.
Va precisato, inoltre, che la capacità lavorativa generica è oggetto di verifica da parte della Commissione Medica dell'ASL (per l'accertamento dell'invalidità civile), mentre quella specifica è di competenza della Commissione Medica del proprio Ente previdenziale.
La persona che intende procedere all'accertamento della capacità lavorativa specifica deve presentare domanda al proprio datore di lavoro o al proprio Ente previdenziale (INPS, ex INPDAP, ecc.) dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti
Per questioni di praticità, si elencano di seguito solo i requisiti previsti dagli Enti INPS ed INPDAP:
INPS
- nel caso di richiesta di «pensione ordinaria di inabilità», occorre una patologia fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; oppure, nel caso di richiesta di «assegno ordinario di invalidità», occorre una patologia fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
- un'anzianità assicurativa presso l'INPS di almeno cinque anni.
Ex INPDAP
- nel caso di richiesta di «pensione di inabilità alla mansione», occorre il riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione; per la richiesta della «pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro», occorre il riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa; mentre per la richiesta della «pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa» occorre il riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di una patologia fisica o mentale;
- almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
In seguito alla richiesta, il lavoratore verrà convocato alla visita medico legale che, a seconda dell'ente di appartenenza, potrà essere effettuata dalla Commissione Medico-Ospedaliera (CMO), dalla Commissione Medica della ASL, o da una Commissione Medica di verifica, sulla base della quale potrà venirgli riconosciuto a seconda del caso specifico:
INPS
- pensione ordinaria di inabilità al lavoro: invalidità assoluta e permanente con impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- assegno ordinario di invalidità: infermità permanente, fisica o mentale, tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
Ex INPDAP
- pensione per inabilità alle mansioni: infermità permanente, fisica o mentale, al servizio o alle mansioni effettivamente svolte, non derivante da causa di servizio;
- pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro: inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa, non derivante da causa di servizio;
- pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa: infermità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio.
Dove rivolgersi
Per richiedere l'accertamento della capacità lavorativa agli Enti previdenziali, si consiglia la lettura delle seguenti schede:
Sede INPDAP della Provincia di Terni
Sede INPS di Narni
Requisiti
Per questioni di praticità, si elencano di seguito solo i requisiti previsti dagli Enti INPS ed INPDAP:
INPS
- nel caso di richiesta di «pensione ordinaria di inabilità», occorre una patologia fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; oppure, nel caso di richiesta di «assegno ordinario di invalidità», occorre una patologia fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
- un'anzianità assicurativa presso l'INPS di almeno cinque anni.
Ex INPDAP
- nel caso di richiesta di «pensione di inabilità alla mansione», occorre il riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione; per la richiesta della «pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro», occorre il riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa; mentre per la richiesta della «pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa» occorre il riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di una patologia fisica o mentale;
- almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
In seguito alla richiesta, il lavoratore verrà convocato alla visita medico legale che, a seconda dell'ente di appartenenza, potrà essere effettuata dalla Commissione Medico-Ospedaliera (CMO), dalla Commissione Medica della ASL, o da una Commissione Medica di verifica, sulla base della quale potrà venirgli riconosciuto a seconda del caso specifico:
INPS
- pensione ordinaria di inabilità al lavoro: invalidità assoluta e permanente con impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- assegno ordinario di invalidità: infermità permanente, fisica o mentale, tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
Ex INPDAP
- pensione per inabilità alle mansioni: infermità permanente, fisica o mentale, al servizio o alle mansioni effettivamente svolte, non derivante da causa di servizio;
- pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro: inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa, non derivante da causa di servizio;
- pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa: infermità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio.
Fonti normative
Legge n. 222 del 12 giugno 1984, «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile» (collegamento a sito esterno).
Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» (collegamento a sito esterno).
Data: 1/03/2011
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L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/contactcenter2/scheda.php?n_id=33