La Finanziaria 2010 ha confermato la possibilità di applicare l'IVA agevolata al 10% agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, per gli anni "2110, 2011, 2012 e successivi" (Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, comma 11).
Il beneficio si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di beni e materiali, a patto che non costituiscano «una parte significativa del valore complessivo della prestazione».
L'IVA al 10% si applica solo alle opere eseguite su fabbricati destinati ad uso abitativo privato. Gli interventi ammissibili sono quelli di:
L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio. A tal proposito, in base al Decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999, sono definiti «beni significativi»:
Su questi beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
L'IVA al 10% si applica solo alle opere eseguite su fabbricati destinati ad uso abitativo privato. Gli interventi ammissibili sono quelli di:
L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio. A tal proposito, in base al Decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999, sono definiti «beni significativi»:
Su questi beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» (collegamento a sito esterno).
Decreto Ministeriale, Ministero delle Finanze, 29 dicembre 1999.
Legge n. 244 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010).