Descrizione
La Legge n. 13 del 9 gennaio 1989, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ha introdotto la possibilità di richiedere contributi a fondo perduto per opere riguardanti per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (art. 9, legge 13/1989).
Il contributo può essere erogato per realizzare un solo intervento (ad esempio, l'adeguamento di un ascensore), oppure un insieme di opere tra loro connesse funzionalmente e volte ad eliminare una serie di barriere (ad esempio, un portone di ingresso troppo stretto, le scale per accedere nell'androne condominiale e l'adeguamento delle porte e della cabina dell'ascensore).
Tra gli interventi finanziabili possono essere annoverati:
- la realizzazione di una rampa d'accesso;
- l'installazione di un servo-scala o di una piattaforma elevatrice;
- l'adeguamento o la realizzazione di un nuovo ascensore;
- l'ampliamento delle porte d'ingresso;
- l'adeguamento di percorsi orizzontali condominiali;
- l'installazione di dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità delle persone con cecità all'interno degli edifici;
- l'installazione di meccanismi di apertura e chiusura porte;
Attenzione: la persona con disabilità deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui intende intervenire. Non ha diritto ai contributi se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; inoltre, perde diritto al contributo se, dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori, cambia dimora.
Requisiti
Possono presentare domanda per richiedere il contributo:
- le persone con disabilita che presentano menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi comprese le cecità;
- l'esercente la potestà o la tutela sulla persona con disabilità che presenta menomazioni o limitazioni funzionali permanenti;
- i condòmini (qualora risiedano le suddette categorie di beneficiari);
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.
Nota: le persone con disabilità in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione godono del diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.
Dove rivolgersi
La modulistica per la compilazione della domanda, generalmente, è disponibile il Comune. Per il Comune di Narni si deve far riferimento a:
Ufficio urbanistica del Comune di Narni
(Erogazione contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati)
Documentazione da presentare
Per richiedere il contributo, l'interessato deve:
- presentare domanda al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile, in carta bollata da Euro 10,33, entro il 1° marzo;
- fornire una descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista (non è necessario un preventivo analitico, né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista esperto nella progettazione accessibile);
- esibire un certificato medico: 1) il certificato, in carta semplice, può essere rilasciato da qualsiasi medico che deve attestare la disabilità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, e specificare, ove occorra, che tale disabilità consiste limitazione funzionale permanente; 2) qualora il richiedente sia riconosciuto persona con un'invalidità totale e con difficoltà di deambulazione dalla ASL, qualora voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi (si veda la nota sopra), deve allegare anche la relativa certificazione della ASL (possono essere accettati anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre Commissioni pubbliche, come invalidità di guerra, di servizio, per lavoro, ecc.).
- un'autocertificazione che specifichi l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire: via, numero civico (con eventualmente interno), ecc. Devono inoltre essere descritti gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati, né che sono in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi.
Entità del contributo
L'entità del contributo è commisurata al costo effettivo dei lavori, non all'importo complessivo degli stessi. Ricordiamo che i lavori relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche possono usufruire dell'IVA agevolata al 4%.
COSTO LAVORI = IMPORTO COMPLESSIVO ― IVA
Il costo dell'eventuale parcella del progettista non è ammesso a contributo.
Riportiamo uno schema che riassume le proporzioni del contributo in relazione all'ammontare della spesa:
- fino a 2.582,28 euro: contributo fino alla copertura della spesa.
- da 2.582,28 a 12.911,42 euro: contributo di Euro 2.582,28 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi 2.582,28 euro.
(esempio: per una spesa sostenuta di Euro 7.746,85, il contributo sarà calcolato come segue: Euro 2.582,28 + Euro 1.291,14 (che è pari al 25 % dei rimanenti 5.164,56 euro). - dai 12.911,42 ai 51.645,68 euro: contributo di 5.164,56 euro più il 5% della spesa che eccede i primi 12.911,42 euro.
(esempio: per una spesa sostenuta di Euro 28.405,12, il contributo sarà calcolato come segue: Euro 5.164,56 + Euro 774,68 (che è pari al 5% dei rimanenti 15.493,70 euro).
Tempi e modalità di erogazione del contributo
Dopo la presentazione della domanda, gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo.
L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura.
Il contributo viene erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ma non può essere superiore all'importo risultante dal preventivo di spesa indicato nella domanda.
Le domande non soddisfatte nell'anno in corso per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).
Nota: Purtroppo la Legge n. 13/1989 è stata finanziata dallo Stato in modo discontinuo e comunque insufficiente per far fronte all'elevato numero di richieste di contributi pervenute, pertanto alcune Regioni hanno provveduto a legiferare autonomamente in materia ed a stanziare proprie risorse.
In Umbria la legge di riferimento è la Legge Regionale n. 19 del 23 ottobre 2002, "Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati", purtroppo però anch'essa è finanziata in misura insufficiente.
Pertanto il richiedente dopo aver comunicato la conclusione del lavori e trasmesso le fattura relative ai lavori di adeguamento al Comune, è possibile che riceva il rimborso del contributo richiesto con ritardo (talvolta anche di qualche anno).
Procedura per procedere all'eliminazione in un condominio
La procedura per procedere all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni del condominio è composta dalle seguenti fasi:
- segnalazione all'assemblea condominiale della propria esigenza, che deve essere presentata con una richiesta formale e per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; nella richiesta è bene suggerire un preventivo delle possibili soluzioni e degli eventuali costi;
- deliberazione dell'assemblea condominiale in merito alla richiesta della persona con disabilità entro 3 mesi dalla presentazione della domanda; la deliberazione può: 1) avere esito positivo: prevede che ciascun condomino si assuma in parte proporzionale le spese da sostenere; 2) autorizzare la realizzazione dell'opera a condizione che il richiedente si assuma l'onere di tutte le spese; 3) avere esito negativo (o non rispondere entro il termine dei 3 mesi): in questo caso i richiedenti possono «installare a proprie spese, servo-scala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage» (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 13 del 9 gennaio 1989).