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Permessi lavorativi per i genitori di persone con disabilità

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 1124 volte

Descrizione

L'11 agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo che contiene nuove disposizioni sui permessi lavorativi a favore dei dipendenti che assistono familiari con handicap grave. Si riporta la nuova disciplina a seguito delle modifiche introdotte


I genitori, anche adottivi o affidatari, di un figlio con disabilità cui sia stato riconosciuto lo  «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992), possono usufruire di diverse tipologie di permessi lavorativi in relazione all'età del figlio, alla necessità di assistenza e alle caratteristiche del proprio lavoro.

I permessi lavorativi per i genitori sono:

  • prolungamento del congedo parentale;
  • permessi giornalieri di tre giorni al mese;
  • permessi orari di due ore al giorno.

I permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la madre sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.

Permessi lavorativi, ferie e contribuzione
I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Infine la fruizione di tali permessi non incide negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Primi tre anni di vita del figlio con disabilità
Entro i primi tre anni di vita del figlio con disabilità, la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore (anche adottivi), hanno diritto a fruire, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino (riconosciuto in «stato di handicap in situazione di gravità», ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992), del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, inclusi i periodi dei congedi parentali (previsti dall'articolo 32 del Decreto legislativo n. 151/2001), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Nel computo dei tre anni sono inclusi anche i congedi parentali (previsti dall'articolo 3 della Legge n. 53/2000 e poi ribaditi dall'articolo 32 del Decreto legislativo n. 151/2001) concessi alla generalità dei genitori a prescindere dalla disabilità del figlio (fino ad 11 mesi totali se a fruirne sono entrambi).

Il congedo - che può essere continuativo o frazionato - è relativo a ciascun figlio con disabilità, può essere fruito alternativamente da ciascun genitore, ma è incompatibile con la contemporanea fruizione dei permessi lavorativi (previsti dall'articolo 33 della Legge n. 104/1992).

Il prolungamento dell'assenza facoltativa, sotto il profilo retributivo, gode di un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. In caso di malattia insorta nel periodo di fruizione del prolungamento del congedo parentale, il relativo trattamento economico di malattia sostituisce l'indennità giornaliera.

Si può utilizzare il periodo di congedo fino all'ottavo anno di vita del bambino, in questo caso la retribuzione è indennizzabile in relazione all'appartenenza a determinate fasce di reddito.

Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

In caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere, può essere concessa una sola ora di permesso.
L'INPS ha ammesso la cumulabilità di due benefici: permessi giornalieri di due ore e permessi orari per allattamento, in capo al medesimo bambino, in relazione alla speciale gravità della disabilità e l'effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati. La necessità di assistenza è valutata dal dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS.

Dopo gli otto anni di vita del figlio con disabilità
Dopo il compimento dell'ottavo anno di vita del figlio con disabilità, la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza. Tali permessi possono, su richiesta dell'interessato, essere fruiti anche in mezze giornate.

Maggiore età del figlio con disabilità
Dopo il compimento della maggiore età del figlio con disabilità, la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, hanno diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altre persone in grado di prestare assistenza.

Attenzione: i permessi giornalieri sono fruibili in maniera continuativa nell'ambito del mese e possono anche essere frazionati ad ore. Il frazionamento non può superare in ogni mese il tetto massimo di ore equivalente alla somma delle ore lavorative dei tre giorni predetti. I giorni non utilizzati non possono essere utilizzati nel mese successivo.
In caso di contratto di lavoro part-time verticale il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.

Cumulabilità
Il congedo parentale ordinario o il congedo per malattia del figlio riguardano solo i genitori fino all'ottavo anno di vita del bambino, per questo motivo la cumulabilità  dei benefici di due ore di riposo giornaliero (fino ai tre anni di vita del figlio) e tre giorni mensili (successivamente ai tre anni) può esplicarsi solo per i genitori di figli di età non superiore agli otto anni e non riguarda il coniuge e i parenti o affini entro il terzo grado.

Al genitore è data l'alternativa di fruire o del congedo parentale o del beneficio delle due ore o dei tre giorni. È invece possibile per la stessa giornata lavorativa, fruire dei riposi giornalieri e, per il restante orario di lavoro, del congedo per la malattia del figlio. È anche possibile che un genitore goda dei permessi giornalieri e l'altro fruisca del congedo parentale.

Facoltativa coincidenza tra permessi presi dal lavoratore con disabilità per se stesso e quelli presi dal familiare-lavoratore
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che se il lavoratore con disabilità prende per se stesso i permessi lavorativi e anche il familiare-lavoratore che lo assiste prende i permessi lavorativi, non è necessario che le giornate di permesso fruite dal lavoratore e dal suo familiare-lavoratore siano sempre coincidenti. È preferibile, ma non è obbligatorio: quindi, il familiare-lavoratore può prendere i permessi per sbrigare commissioni per conto del lavoratore con disabilità anche in giorni diversi da quelli presi dal lavoratore con disabilità, se queste non ne richiedono (o non ne permettono) la presenza (DFP, parere del 5 novembre 2012).


Requisiti

I requisiti per poter usufruire dei permessi lavorativi riguardano il ruolo che il genitore ricopre nei confronti del figlio con disabilità: è necessario infatti un intervento di assistenza prolungato nel tempo, esclusivo e continuativo. Il figlio con disabilità deve possedere il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, accertato dalla Commissione Medica dell'ASL e non deve essere ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o in altro centro.

Si veda anche la Scheda Contact Center: Riconoscimento stato di handicap.


Dove rivolgersi

Per beneficiare dei permessi lavorativi, il genitore deve annualmente inoltrare al datore di lavoro e all'INPS o all'INPDAP apposita istanza. La domanda ha validità annuale ma può essere modificata in qualunque momento in caso di necessità.

Documentazione da presentare

La domanda, compilata in duplice copia, deve essere presentata attraverso apposita modulistica fornita dagli Enti previdenziali. A questa deve essere allegata la certificazione relativa al riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, accertato dalla Commissione Medica dell'ASL.

Mentre l'INPDAP non ha mai offerto on line i moduli per la richiesta dei permessi lavorativi, l'INPS presso il proprio sito www.inps.it (sezione "Moduli"), oltre che presso tutte le sedi periferiche, garantisce ai propri assicurati la disponibilità dei moduli necessari alla richiesta dei permessi e dei congedi lavorativi.
La modulistica INPS è differenziata in base al tipo di permesso fruito:

  • per i genitori di figli minorenni  «Modello Hand. 1»;
  • per i genitori di figli maggiorenni «Modello Hand. 2».

Fonti normative

Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio (Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale) del 5 novembre 2012, «Oggetto: riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale usufruisce dei permessi per se stesso» (file in PDF).

Circolare INPS n. 117 del 27 settembre 2012, «Modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l'assistenza al familiare disabile in situazione di gravità - Nuove istruzioni» (collegamento a sito esterno).

Risoluzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per l'attività ispettiva) n. 32 del 9 agosto 2011, «Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - alternanza nell'assistenza a disabili - accertamento provvisorio della situazione di handicap» (collegamento a sito esterno).

Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, «Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi» (collegamento a sito esterno).

Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio (Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale) - n. 13 del 6 dicembre 2010, «Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - Coordinamento Generale Medico legale n. 155 del 3 dicembre 2010, «Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 183 del 4 novembre 2010, «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 165 del 30 luglio 2010, «Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle 7norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 167 del 24 novembre 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010». Si veda in particolare l'articolo 1, commi 4-octies e 4-undecies (collegamento a sito esterno).

Nota Ministeriale - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - n. 13 del 20 febbraio 2009, «Art. 9 D.lgs. n. 124/2004 - art. 33 comma 3, della L. n. 104/1992 - permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS (Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito) n. 53 del 29 aprile 2008, «Nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito n. 90 del 23 maggio 2007, «Permessi ex art. 33 legge 05 febbraio 1992, n. 104. Questioni varie» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006, «Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave. Certificazione provvisoria. Prime istruzioni» (collegamento a sito esterno).

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. A/2006 del 14 gennaio 2006, «Parere n. 3389/2005 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in merito agli effetti dei permessi di cui all'art. 33, legge n. 104/1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS n. 128 dell'11 luglio 2003, «Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie». Si veda in particolare il punto 6 (collegamento a sito esterno).

Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPDAP (Direzione Centrale Personale Ufficio IV) n. 34 del 10 luglio 2000, «Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000» Si veda in particolare il punto 7.1 (collegamento a sito esterno).

Circolare INPDAP (Direzione Centrale Entrate Contributive Ufficio II) n. 35 del 10 luglio 2000, «Disciplina del diritto al lavoro dei disabili - Aspetti contributivi». Si veda in particolare il punto c) (collegamento a sito esterno).

Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS n. 37 del 18 febbraio 1999, «Permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/1992. Disposizioni varie». Si veda in particolare il punto 1, lettera a) (collegamento a sito esterno).
 
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59 del 30 aprile 1996, «Oggetto: Articolo 33 legge 104/92 sulla assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS (Direzione Centrale Prestazioni temporanee) n. 80 del 24 marzo 1995, «Art. 33 della legge n. 104 del 5.2.92. Agevolazioni a favore degli handicappati. Attuazione commi 3 - 6 variazione del piano dei conti». Si veda in particolare punto 3 (collegamento a sito esterno).

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43 del 1° aprile 1994, «L. 5 febbraio 1992 n.104. Legge - quadro per l'assistenza. l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: art. 33 (agevolazioni) - L. 423/93 - Parere Consiglio di Stato n. 1611/92."
Si veda in particolare: punto 4)» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS n. 100 del 2 aprile 1992, «Disposizioni applicative della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).


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