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Permessi lavorativi previsti dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 1018 volte

Descrizione

La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» tutela i lavoratori con disabilità e i lavoratori che devono assistere un familiare con disabilità, concedendo loro il diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per cure mediche, per fornire assistenza ed altro.

A questo scopo, la Legge prevede la concessione di permessi lavorativi, congedi e agevolazioni al lavoratore con disabilità, ai lavoratori genitori di figli con disabilità, ai lavoratori parenti e affini e al lavoratore coniuge della persona con disabilità. Allo stato attuale non sono previste agevolazioni per le persone che costituiscono coppie di fatto e che hanno una disabilità.

I permessi, i congedi e le agevolazioni sono le seguenti:


Requisiti

La persona con disabilità cui un lavoratore presta assistenza o il lavoratore con disabilità che beneficia direttamente dei permessi, congedi e agevolazioni lavorative deve essere in possesso del riconoscimento, da parte della Commissione Medica della ASL, dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, e non deve trovarsi in stato di ricovero a tempo pieno in istituto specializzato o in altro centro.
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