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Congedo per cure

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 1332 volte

Descrizione

Il congedo per cure è l'unico congedo lavorativo che è legato al riconoscimento dell'invalidità civile, non a quello dello stato di handicap (Legge n. 104/1992), né ad altre forme di congedo ordinario e straordinario (previsti con Legge n. 53/2000 e Decreto legislativo n. 151/2001).

Il congedo per cure viene riconosciuto al lavoratore che possiede un riconoscimento di una percentuale di invalidità civile superiore al 50% che necessitano di cure correlate alla menomazione per la quale è stata accertata l'invalidità civile (cicli di fisioterapia, chemioterapia, ginnastiche respiratorie, ecc.).

Le cure - che non devono superare i 30 giorni all'anno - devono essere autorizzate e prescritte dal medico specialista della ASL.


La richiesta al datore di lavoro e la retribuzione

La richiesta del congedo per cure va inoltrata al datore di lavoro il quale non ha alcuna discrezionalità nella concessione del congedo e neppure nella limitazione della durata.

Il congedo per cure è considerato a tutti gli effetti un'assenza per malattia per la quale il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Il congedo, tuttavia, si pone come periodo ulteriore a quello "di comporto" previsto per la malattia (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 dicembre 2006 Prot. 25/l/0006893).

Il datore di lavoro ha il dovere di prendere atto della comunicazione del lavoratore, che è obbligato a trasmettere nelle forme previste dal proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, o qualora non vi siano indicazioni a riguardo, in modalità analoga alle comunicazioni relative alla "ordinaria" malattia.

Nel comparto privato i congedi sono retribuiti ed indennizzabili dall'INPS.
Nel comparto pubblico, è necessario verificare le modalità previste nei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per le modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione e il recupero del lavoratore con disabilità (come previsto dall'articolo 18 del DPR n. 395/1988).


Requisiti

Può godere del congedo per cura il lavoratore con il riconoscimento della percentuale di invalidità civile superiore al 50%.

Documentazione da presentare

La domanda di congedo per cura deve essere presentata al proprio datore di lavoro insieme alla prescrizione del medico specialista della ASL.
A termine del congedo, il lavoratore deve comprovare che il periodo è stato adoperato per specifiche cure.
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