Permessi lavorativi per parenti e affini che assistono persone con disabilità

a cura del Servizio di Contact Center Orvieto

Descrizione

L'articolo 33 della Legge n. 104/1992 (così come modificata dall'articolo 24 della Legge n. 183/2010) prevede la concessione di tre giorni di permesso ai lavoratori che assistono un parente o affine fino al secondo grado, che abbia il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità». Il beneficio può essere fatto valere per l'assistenza di un bambino con disabilità (successivamente al compimento del terzo anno di vita) o per assistere una persona adulta.

I giorni non utilizzati non possono essere utilizzati nel mese successivo.

Attenzione: i permessi in questione sono fruibili in maniera continuativa nell'ambito del mese, oppure possono anche essere frazionati in ore. Il frazionamento non può superare in ogni mese il tetto massimo di ore equivalente alla somma delle ore lavorative dei tre giorni predetti. Ci sono delle disposizioni differenti sulla base dell'Ente previdenziale di riferimento al lavoratore che chiedere i permessi e al suo contratto di lavoro:

Facoltativa coincidenza tra permessi presi dal lavoratore con disabilità per se stesso e quelli presi dal familiare-lavoratore
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che se il lavoratore con disabilità prende per se stesso i permessi lavorativi e anche il familiare-lavoratore che lo assiste prende i permessi lavorativi, non è necessario che le giornate di permesso fruite dal lavoratore e dal suo familiare-lavoratore siano sempre coincidenti. È preferibile, ma non è obbligatorio: quindi, il familiare-lavoratore può prendere i permessi per sbrigare commissioni per conto del lavoratore con disabilità anche in giorni diversi da quelli presi dal lavoratore con disabilità, se queste non ne richiedono (o non ne permettono) la presenza (DFP, parere del 5 novembre 2012).


Requisiti

I permessi lavorativi sono vincolati a dei precisi requisiti che valgono sia per la persona con disabilità da assistere, sia per il lavoratore che prende i permessi.

Requisiti della persona con disabilità

La persona con disabilità che il lavoratore parente o affine intende assistere deve avere due requisiti:

A. Riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità
Riconoscere lo «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) è facoltà della Commissione Medica per l'accertamento dello «stato di handicap» al momento della visita collegiale (vai alla pagina dell'accertamento dello «stato di handicap»).

Qualora la Commissione Medica, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda per la visita di accertamento, non si sia ancora pronunciata a riguardo, la persona con disabilità, o un suo familiare, può richiedere l'accertamento provvisorio dello «stato di handicap»: la persona si deve rivolgere ad un medico specialista nella branca della menomazione in questione, in servizio presso la ASL di residenza dell'interessato. Per l'INPS, il medico specialista che può rilasciare l'accertamento provvisorio dello «stato di handicap» deve appartenere ad una struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, come, ad esempio, le aziende ospedaliere, policlinici universitari, istituti sanitari privati qualificati, presìdi della ASL, enti di ricerca e così via (Circolare INPS n. 32/2006).

L'accertamento provvisorio produce effetti solo ai fini della concessione dei permessi lavorativi in questione e fino all'emissione del verbale definitivo da parte della Commissione Medica (Legge n. 423/1993, articolo 2, comma 2).

Attenzione: è necessario controllare se nel verbale di accertamento dello«stato di handicap» è riportata la data di scadenza: al termine della stessa, infatti, scadono tutte le agevolazioni previste dal riconoscimento in questione, compresa la possibilità di usufruire dei permessi lavorativi.

B. La persona con disabilità non deve essere ricoverata
La legge prevede che la persona con disabilità per la quale il lavoratore parente o affine chiede i permessi non deve essere ricoverata a tempo pieno in qualsiasi tipo di struttura. Per ricovero a tempo pieno, si intende quello per le intere ventiquattro ore, effettuato presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. L'INPS  ha escluso da questo tipo di ricovero, i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali e/o riabilitative (Circolare INPS n. 90/2007, Nota n. 13/2009).

L'INPS e il Ministero del Lavoro hanno ammesso la concessone ai lavoratori pubblici e privati dei permessi anche in presenza di ricovero formulato tre eccezioni per questo requisito:

La possibilità di fruire di questa tipologia di permessi è estesa anche ai parenti e agli affini di terzo grado (bisnonni, bisnipoti) solo nel caso in cui:

L'INPS ed il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno esplicitato che il requisito della mancanza va inteso «non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità».

Per quanto riguarda le «patologie invalidanti», l'INPS ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, rifacendosi al parere fornito dal Ministero della Salute, hanno sancito che le patologie che possono essere prese in considerazione sono quelle indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. Ossia:

Requisiti del lavoratore

Il lavoratore parente o affine della persona con disabilità per la quale chiede permessi deve appartenere al secondo grado di parentela o di affinità.

I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

Non è concessa l'alternanza dei permessi lavorativi, nemmeno in mesi diversi, tra più parenti o affini per la stessa persona con disabilità (ad esempio, due fratelli lavoratori nei confronti della madre).


La cumulabilità

A. Quando il lavoratore deve assistere due familiari con disabilità
L'articolo 6 del Decreto legislativo n. 119/2011 disciplina l'ipotesi della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l'assistenza a più familiari con disabilità riconosciuti in «stato di handicap in situazione di gravità». In particolare la norma prevede che si possano cumulare i permessi solo a condizione che il "secondo" familiare da assistere sia:

Attenzione: non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui il "secondo" familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado (nemmeno nel caso in cui il coniuge o i genitori siano deceduti o mancanti, abbiano anch'essi una disabilità o siano ultra-sessantacinquenni).

B. Quando il lavoratore assiste un familiare con disabilità che già fruisce dei permessi per se stesso
Un lavoratore può usufruire dei permessi lavorativi in favore di un familiare convivente con disabilità, che, essendo anch'egli lavoratore, già usufruisce per se stesso dei permessi lavorativi (Circolare INPS n. 37/1999). Ci sono due condizioni:

Il lavoratore ed il familiare (lavoratore) con disabilità devono usufruire dei permessi negli stessi giorni (Circolare INPS n. 128/2003).

Poiché l'INPDAP non ha contemplato l'ipotesi, è ragionevole ritenere che non la escluda né che la condizioni con parametri differenti da quelli indicati valevoli per l'INPS. Il lavoratore del settore pubblico deve informarsi presso il proprio datore di lavoro per ulteriori specificazioni.


Retribuzioni, ferie e contributi

I permessi lavorativi in questione sono retribuiti (Legge n. 427/1993).

La fruizione dei permessi lavorativi non incide negativamente sulla tredicesima mensilità, né sulla maturazione delle ferie (Messaggio INPS n. 7014/2006, Nota Circolare del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2006).

I permessi sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici (Legge n. 53/2000).


Sede lavorativa e trasferimenti

Il lavoratore che assiste un parente o affine con disabilità entro il secondo grado (anche se non convivente con quest'ultimo), può chiedere di essere trasferito in una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.

La scelta della sede
Il comma 5 dell'articolo 33 della Legge n. 104/1992 prevede che il familiare o affine lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Questa disposizione, proprio a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. L'azienda, quindi, può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Questa al momento è la tendenza interpretativa prevalente anche in sede giurisprudenziale.

Attenzione: va precisato che l'articolo 5 della Legge n. 104/1992 non specifica se la persona con disabilità da assistere debba avere o meno il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (articolo 3, comma 3); tuttavia, l'interpretazione prevalente e consolidata è che la scelta della sede riguardi solo le persone che hanno questo accertamento.

La scelta della seda: l'articolo 21
L'articolo 21 della Legge n. 104/1992 riguarda una situazione particolare: le persone riconosciute «con un grado di invalidità superiore ai due terzi o invalide per servizio di prima, seconda o terza categoria (Tabella A della Legge 10 agosto 1950, n. 648)». L'articolo salvaguardia il diritto delle persone con disabilità con un riconoscimento di invalidità parziale (civile e per servizio) ad avere il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili nel caso vengano assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo.

Il rifiuto al trasferimento del familiare
Il comma 5 dell'articolo 33 della Legge n. 104/1992 prevede che il lavoratore che assiste un parente o affine con disabilità non possa essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo. In caso di violazione si può ricorrere al Giudice con fortissime probabilità che l'azienda soccomba in giudizio.

Assistenza lontana dal domicilio
La Legge n. 183/2010 consente la concessione dei permessi anche quando il parente e affine con disabilità da assistere abiti a centinaia di chilometri di distanza. La legge impone che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere un parente o affine residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesti con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza del familiare.


Dove rivolgersi

Per beneficiare dei permessi lavorativi il familiare deve annualmente inoltrare al datore di lavoro e all'INPS o INPDAP apposita istanza. La domanda ha validità annuale ma può essere modificata in qualunque momento in caso di necessità.

Sede INPS di Orvieto

Sede INPDAP di Orvieto



Requisiti

I permessi lavorativi sono vincolati a dei precisi requisiti che valgono sia per la persona con disabilità da assistere, sia per il lavoratore che prende i permessi.

Requisiti della persona con disabilità

La persona con disabilità che il lavoratore parente o affine intende assistere deve avere due requisiti:

A. Riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità
Riconoscere lo «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) è facoltà della Commissione Medica per l'accertamento dello «stato di handicap» al momento della visita collegiale (vai alla pagina dell'accertamento dello «stato di handicap»).

Qualora la Commissione Medica, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda per la visita di accertamento, non si sia ancora pronunciata a riguardo, la persona con disabilità, o un suo familiare, può richiedere l'accertamento provvisorio dello «stato di handicap»: la persona si deve rivolgere ad un medico specialista nella branca della menomazione in questione, in servizio presso la ASL di residenza dell'interessato. Per l'INPS, il medico specialista che può rilasciare l'accertamento provvisorio dello «stato di handicap» deve appartenere ad una struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, come, ad esempio, le aziende ospedaliere, policlinici universitari, istituti sanitari privati qualificati, presìdi della ASL, enti di ricerca e così via (Circolare INPS n. 32/2006).

L'accertamento provvisorio produce effetti solo ai fini della concessione dei permessi lavorativi in questione e fino all'emissione del verbale definitivo da parte della Commissione Medica (Legge n. 423/1993, articolo 2, comma 2).

Attenzione: è necessario controllare se nel verbale di accertamento dello«stato di handicap» è riportata la data di scadenza: al termine della stessa, infatti, scadono tutte le agevolazioni previste dal riconoscimento in questione, compresa la possibilità di usufruire dei permessi lavorativi.

B. La persona con disabilità non deve essere ricoverata
La legge prevede che la persona con disabilità per la quale il lavoratore parente o affine chiede i permessi non deve essere ricoverata a tempo pieno in qualsiasi tipo di struttura. Per ricovero a tempo pieno, si intende quello per le intere ventiquattro ore, effettuato presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. L'INPS  ha escluso da questo tipo di ricovero, i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali e/o riabilitative (Circolare INPS n. 90/2007, Nota n. 13/2009).

L'INPS e il Ministero del Lavoro hanno ammesso la concessone ai lavoratori pubblici e privati dei permessi anche in presenza di ricovero formulato tre eccezioni per questo requisito:

La possibilità di fruire di questa tipologia di permessi è estesa anche ai parenti e agli affini di terzo grado (bisnonni, bisnipoti) solo nel caso in cui:

L'INPS ed il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno esplicitato che il requisito della mancanza va inteso «non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità».

Per quanto riguarda le «patologie invalidanti», l'INPS ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, rifacendosi al parere fornito dal Ministero della Salute, hanno sancito che le patologie che possono essere prese in considerazione sono quelle indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. Ossia:

Requisiti del lavoratore

Il lavoratore parente o affine della persona con disabilità per la quale chiede permessi deve appartenere al secondo grado di parentela o di affinità.

I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

Non è concessa l'alternanza dei permessi lavorativi, nemmeno in mesi diversi, tra più parenti o affini per la stessa persona con disabilità (ad esempio, due fratelli lavoratori nei confronti della madre).


La cumulabilità

A. Quando il lavoratore deve assistere due familiari con disabilità
L'articolo 6 del Decreto legislativo n. 119/2011 disciplina l'ipotesi della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l'assistenza a più familiari con disabilità riconosciuti in «stato di handicap in situazione di gravità». In particolare la norma prevede che si possano cumulare i permessi solo a condizione che il "secondo" familiare da assistere sia:

Attenzione: non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui il "secondo" familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado (nemmeno nel caso in cui il coniuge o i genitori siano deceduti o mancanti, abbiano anch'essi una disabilità o siano ultra-sessantacinquenni).

B. Quando il lavoratore assiste un familiare con disabilità che già fruisce dei permessi per se stesso
Un lavoratore può usufruire dei permessi lavorativi in favore di un familiare convivente con disabilità, che, essendo anch'egli lavoratore, già usufruisce per se stesso dei permessi lavorativi (Circolare INPS n. 37/1999). Ci sono due condizioni:

Il lavoratore ed il familiare (lavoratore) con disabilità devono usufruire dei permessi negli stessi giorni (Circolare INPS n. 128/2003).

Poiché l'INPDAP non ha contemplato l'ipotesi, è ragionevole ritenere che non la escluda né che la condizioni con parametri differenti da quelli indicati valevoli per l'INPS. Il lavoratore del settore pubblico deve informarsi presso il proprio datore di lavoro per ulteriori specificazioni.


Retribuzioni, ferie e contributi

I permessi lavorativi in questione sono retribuiti (Legge n. 427/1993).

La fruizione dei permessi lavorativi non incide negativamente sulla tredicesima mensilità, né sulla maturazione delle ferie (Messaggio INPS n. 7014/2006, Nota Circolare del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2006).

I permessi sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici (Legge n. 53/2000).


Sede lavorativa e trasferimenti

Il lavoratore che assiste un parente o affine con disabilità entro il secondo grado (anche se non convivente con quest'ultimo), può chiedere di essere trasferito in una sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.

La scelta della sede
Il comma 5 dell'articolo 33 della Legge n. 104/1992 prevede che il familiare o affine lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Questa disposizione, proprio a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. L'azienda, quindi, può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Questa al momento è la tendenza interpretativa prevalente anche in sede giurisprudenziale.

Attenzione: va precisato che l'articolo 5 della Legge n. 104/1992 non specifica se la persona con disabilità da assistere debba avere o meno il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (articolo 3, comma 3); tuttavia, l'interpretazione prevalente e consolidata è che la scelta della sede riguardi solo le persone che hanno questo accertamento.

La scelta della seda: l'articolo 21
L'articolo 21 della Legge n. 104/1992 riguarda una situazione particolare: le persone riconosciute «con un grado di invalidità superiore ai due terzi o invalide per servizio di prima, seconda o terza categoria (Tabella A della Legge 10 agosto 1950, n. 648)». L'articolo salvaguardia il diritto delle persone con disabilità con un riconoscimento di invalidità parziale (civile e per servizio) ad avere il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili nel caso vengano assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo.

Il rifiuto al trasferimento del familiare
Il comma 5 dell'articolo 33 della Legge n. 104/1992 prevede che il lavoratore che assiste un parente o affine con disabilità non possa essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo. In caso di violazione si può ricorrere al Giudice con fortissime probabilità che l'azienda soccomba in giudizio.

Assistenza lontana dal domicilio
La Legge n. 183/2010 consente la concessione dei permessi anche quando il parente e affine con disabilità da assistere abiti a centinaia di chilometri di distanza. La legge impone che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere un parente o affine residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesti con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza del familiare.


Fonti normative

Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio (Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale) del 5 novembre 2012, «Oggetto: riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale usufruisce dei permessi per se stesso» (file in PDF).

Circolare INPS n. 117 del 27 settembre 2012, «Modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l'assistenza al familiare disabile in situazione di gravità - Nuove istruzioni» (collegamento a sito esterno).

Risoluzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per l'attività ispettiva) n. 32 del 9 agosto 2011, «Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - alternanza nell'assistenza a disabili - accertamento provvisorio della situazione di handicap» (collegamento a sito esterno).

Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, «Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi» (collegamento a sito esterno).

Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio (Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale) - n. 13 del 6 dicembre 2010, «Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - Coordinamento Generale Medico legale n. 155 del 3 dicembre 2010, «Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 183 del 4 novembre 2010, «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 165 del 30 luglio 2010, «Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle 7norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 167 del 24 novembre 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010». Si veda in particolare l'articolo 1, commi 4-octies e 4-undecies (collegamento a sito esterno).

Nota Ministeriale - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - n. 13 del 20 febbraio 2009, «Art. 9 D.lgs. n. 124/2004 - art. 33 comma 3, della L. n. 104/1992 - permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS (Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito) n. 53 del 29 aprile 2008, «Nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito n. 90 del 23 maggio 2007, «Permessi ex art. 33 legge 05 febbraio 1992, n. 104. Questioni varie» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006, «Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave. Certificazione provvisoria. Prime istruzioni» (collegamento a sito esterno).

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. A/2006 del 14 gennaio 2006, «Parere n. 3389/2005 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in merito agli effetti dei permessi di cui all'art. 33, legge n. 104/1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS n. 128 dell'11 luglio 2003, «Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie». Si veda in particolare il punto 6 (collegamento a sito esterno).

Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPDAP (Direzione Centrale Personale Ufficio IV) n. 34 del 10 luglio 2000, «Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000» Si veda in particolare il punto 7.1 (collegamento a sito esterno).

Circolare INPDAP (Direzione Centrale Entrate Contributive Ufficio II) n. 35 del 10 luglio 2000, «Disciplina del diritto al lavoro dei disabili - Aspetti contributivi». Si veda in particolare il punto c) (collegamento a sito esterno).

Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS n. 37 del 18 febbraio 1999, «Permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/1992. Disposizioni varie». Si veda in particolare il punto 1, lettera a) (collegamento a sito esterno).
 
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59 del 30 aprile 1996, «Oggetto: Articolo 33 legge 104/92 sulla assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS (Direzione Centrale Prestazioni temporanee) n. 80 del 24 marzo 1995, «Art. 33 della legge n. 104 del 5.2.92. Agevolazioni a favore degli handicappati. Attuazione commi 3 - 6 variazione del piano dei conti». Si veda in particolare punto 3 (collegamento a sito esterno).

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43 del 1° aprile 1994, «L. 5 febbraio 1992 n.104. Legge - quadro per l'assistenza. l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: art. 33 (agevolazioni) - L. 423/93 - Parere Consiglio di Stato n. 1611/92."
Si veda in particolare: punto 4)» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS n. 100 del 2 aprile 1992, «Disposizioni applicative della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).


Data: 20/01/2011
Sezione: Contact Center Orvieto » Indice » Formazione e lavoro » Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/contactcenter3/scheda.php?n_id=16