I tempi della convocazione a visita
Con le procedure in vigore dal 1° gennaio 2010, per ogni domanda di accertamento sanitario inoltrato, il sistema informatico dell'INPS genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un'agenda di date disponibili per l'accertamento presso la Commissione Medica dell'ASL.
La persona interessata, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
Attenzione: Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilità di date nell'agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
In caso di mancata convocazione a visita
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
La richiesta deve essere indirizzata alla Medicina Legale della propria ASL di residenza ed alla sede INPS della propria provincia. È possibile far pervenire, per conoscenza, la richiesta anche alla sede di Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato della propria provincia.
Sede INPS di Orvieto
Medicina Legale di OrvietoI tempi della convocazione a visita
Con le procedure in vigore dal 1° gennaio 2010, per ogni domanda di accertamento sanitario inoltrato, il sistema informatico dell'INPS genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un'agenda di date disponibili per l'accertamento presso la Commissione Medica dell'ASL.
La persona interessata, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
Attenzione: Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilità di date nell'agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
In caso di mancata convocazione a visita
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.