Esenzione dal pagamento del bollo
a cura del Servizio di Contact Center Orvieto
Descrizione
La persona con disabilità, o un familiare cui la persona sia «fiscalmente a carico», che vuole acquistare un veicolo ha diritto all'esenzione permanente dall'obbligo del pagamento della tassa di annuale di possesso del veicolo (il bollo) nei seguenti casi:
- acquisto di un veicolo nuovo;
- passaggio di proprietà su un veicolo usato.
Una volta riconosciuta l'esenzione per il primo anno, questa risulta essere permanente; quindi negli anni successivi non è necessario ripresentare la documentazione. Nel momento in cui venissero meno le condizioni/requisiti per avere diritto al beneficio è necessario comunicarlo all'ufficio competente. Non è obbligatorio esporre sul parabrezza alcun tagliando relativo al riconoscimento del diritto di esenzione dal bollo.
Per quali veicoli
L'esenzione dal pagamento del bollo è applicata all'acquisto di veicoli alle seguenti condizioni:
- può essere concessa ad un solo veicolo (qualora la persona con disabilità possegga più veicoli);
- può essere concessa solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avvenute prima della scadenza del quadriennio.
L'agevolazione prevede dei limiti di cilindrata del veicolo:
- fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina;
- fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel.
L'esenzione dal pagamento del bollo riguarda:
Il veicolo non deve essere necessariamente adattato. Le persone per le quali vige l'obbligo di adattamento dovranno allestire conseguentemente il mezzo.
L'agevolazione spetta sia quando il veicolo è intestato alla stessa persona con disabilità, sia quando risulta intestato ad un familiare di cui è fiscalmente a carico.
Attenzione: sui caravan non è ammessa l'esenzione dal pagamento del bollo auto.
Requisiti
La competenza della tassa automobilistica, a partire dal 01/01/1999, è delle regioni, per cui ogni regione disciplina in maniera autonoma chi sono le persone che possono beneficiarne.
Per quanto riguarda la Regione Umbria, questa prevede per usufruire dell'esenzione, innanzitutto, che il veicolo deve essere intestato alla stessa persona con disabilità, ovvero a una persona rispetto al quale quest'ultima è fiscalmente a carico (ciò si verifica se la persona con disabilità ha un reddito annuo lordo non superiore a Euro 2.840, 51).
Le persone con disabilità che hanno diritto all'esenzione sono:
- persone con disabilità la cui condizione comporta «ridotte o impedite capacità motorie». La persona con disabilità, quindi, deve essere stata riconosciuta persona in «stato di handicap» o con «invalidità civile» e con riduzione o impedimento delle capacità motorie (anche se usufruiscono del veicolo come passeggeri trasportati);
Va precisato che per le persone con questo tipo di riconoscimento, il veicolo deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per consentire alla persona con disabilità di accedervi.
Nota: si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché ciò sia prescritto dalla Commissione Medica della ASL. - persone con disabilità la cui condizione è data da «pluriamputazioni» o le cui condizioni di salute comportino «limitazione grave della deambulazione». Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
- persone con disabilità mentale o psichica. La persona con disabilità deve essere stata riconosciuta in «stato di handicap grave» o con «invalidità civile» con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
- persone con disabilità per cecità o sordomutismo. Hanno diritto all'esenzione le persone non vedenti (per cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) e le persone affette da sordomutismo dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
Dove rivolgersi
L'esenzione dal pagamento della tassa annuale di proprietà del veicolo può essere richiesta presentando una specifica domanda presso l'Automobile Club d'Italia (ACI). È possibile spedire anche una raccomandata AR (con avviso di ricevimento) all'ufficio competente. È possibile anche usufruire dei servizi offerti dallo Sportello Telematico dell'Automobilista.
Automobile Club d'Italia - Oriveto (collegamento a sito esterno)
Requisiti
La competenza della tassa automobilistica, a partire dal 01/01/1999, è delle regioni, per cui ogni regione disciplina in maniera autonoma chi sono le persone che possono beneficiarne.
Per quanto riguarda la Regione Umbria, questa prevede per usufruire dell'esenzione, innanzitutto, che il veicolo deve essere intestato alla stessa persona con disabilità, ovvero a una persona rispetto al quale quest'ultima è fiscalmente a carico (ciò si verifica se la persona con disabilità ha un reddito annuo lordo non superiore a Euro 2.840, 51).
Le persone con disabilità che hanno diritto all'esenzione sono:
- persone con disabilità la cui condizione comporta «ridotte o impedite capacità motorie». La persona con disabilità, quindi, deve essere stata riconosciuta persona in «stato di handicap» o con «invalidità civile» e con riduzione o impedimento delle capacità motorie (anche se usufruiscono del veicolo come passeggeri trasportati);
Va precisato che per le persone con questo tipo di riconoscimento, il veicolo deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per consentire alla persona con disabilità di accedervi.
Nota: si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché ciò sia prescritto dalla Commissione Medica della ASL. - persone con disabilità la cui condizione è data da «pluriamputazioni» o le cui condizioni di salute comportino «limitazione grave della deambulazione». Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
- persone con disabilità mentale o psichica. La persona con disabilità deve essere stata riconosciuta in «stato di handicap grave» o con «invalidità civile» con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
- persone con disabilità per cecità o sordomutismo. Hanno diritto all'esenzione le persone non vedenti (per cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) e le persone affette da sordomutismo dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
Fonti normative
Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 55 del 14 giugno 2001, «Videoconferenza dichiarazione dei redditi 2001. Risposta a quesiti vari».
Risoluzione - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso, n. 4 del 17 gennaio 2007, «Oggetto: Agevolazioni disabili - settore auto».
Data: 1/03/2011
Sezione: Contact Center Orvieto » Indice » Mobilità » Personale » Agevolazioni veicoli
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/contactcenter3/scheda.php?n_id=30