I due tipi di permesso non sono fra loro cumulabili, ma sono alternativi.
Sia l'INPS che l'INPDAP ammettono la variazione da fruizione a ore a fruizione in giornate e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.
Pertanto, nei casi in cui il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri, si procederà alla conversione in giorni lavorativi delle ore di permesso fruite, che quindi andrà a ridurre il numero dei giorni di permesso mensile spettanti, previsti dalle specifiche norme contrattuali di settore. Solo un residuo di ore non inferiore alla giornata lavorativa dà il diritto alla fruizione di un intero giorno di permesso.
Anche in questo caso va ricordato che i permessi non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.
Nel caso di contratto di lavoro part-time orizzontale, i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part-time è di quattro ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all'orario svolto contrattualmente). Per il part-time verticale si riduce il permesso mensile di tre giorni proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
Cumulabilità
Per quanto concerne la possibilità di cumulare i permessi lavorativi in capo al lavoratore con disabilità che a sua volta assiste un familiare con disabilità con il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, l'INPS ha precisato che il lavoratore può usufruire solo dei permessi concessi a titolo personale, ma non di quelli per assistere un familiare convivente. L'INPDAP, al contrario, ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.
Frazionabilità
In merito alla frazionabilità dei permessi giornalieri l'INPS consente la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso mensile. Il limite di 18 ore è riferito ai casi in cui l'orario di lavoro è di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi. Per tutti gli altri, casi il monte ore massimo va ricalcolato con una formula diversa a seconda che l'orario di lavoro sia fissato su base settimanale o plurisettimanale.
L'INPDAP stabilisce invece che i lavoratori con disabilità possono usufruire dei tre giorni mensili oppure delle due ore giornaliere (nel caso di orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore al giorno) senza limite orario alcuno.
Permessi lavorativi, ferie e contribuzione
I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Infine la fruizione di tali permessi non incide negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Facoltativa coincidenza tra permessi presi dal lavoratore con disabilità per se stesso e quelli presi dal familiare-lavoratore
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che se il lavoratore con disabilità prende per se stesso i permessi lavorativi e anche il familiare-lavoratore che lo assiste prende i permessi lavorativi, non è necessario che le giornate di permesso fruite dal lavoratore e dal suo familiare-lavoratore siano sempre coincidenti. È preferibile, ma non è obbligatorio: quindi, il familiare-lavoratore può prendere i permessi per sbrigare commissioni per conto del lavoratore con disabilità anche in giorni diversi da quelli presi dal lavoratore con disabilità, se queste non ne richiedono (o non ne permettono) la presenza (DFP, parere del 5 novembre 2012).
Il lavoratore con disabilità deve possedere il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3, accertato dalla Commissione Medica dell'ASL. Non sono ammessi altri certificati di invalidità.
I permessi non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.
Il lavoratore con disabilità deve possedere il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3, accertato dalla Commissione Medica dell'ASL. Non sono ammessi altri certificati di invalidità.
I permessi non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.
Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio (Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale) del 5 novembre 2012, «Oggetto: riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale usufruisce dei permessi per se stesso» (file in PDF).
Circolare INPS n. 117 del 27 settembre 2012, «Modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l'assistenza al familiare disabile in situazione di gravità - Nuove istruzioni» (collegamento a sito esterno).
Risoluzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per l'attività ispettiva) n. 32 del 9 agosto 2011, «Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - alternanza nell'assistenza a disabili - accertamento provvisorio della situazione di handicap» (collegamento a sito esterno).
Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, «Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi» (collegamento a sito esterno).
Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio (Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale) - n. 13 del 6 dicembre 2010, «Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - Coordinamento Generale Medico legale n. 155 del 3 dicembre 2010, «Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità» (collegamento a sito esterno).
Legge n. 183 del 4 novembre 2010, «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (collegamento a sito esterno).
Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 165 del 30 luglio 2010, «Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle 7norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999» (collegamento a sito esterno).
Legge n. 167 del 24 novembre 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010». Si veda in particolare l'articolo 1, commi 4-octies e 4-undecies (collegamento a sito esterno).
Nota Ministeriale - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - n. 13 del 20 febbraio 2009, «Art. 9 D.lgs. n. 124/2004 - art. 33 comma 3, della L. n. 104/1992 - permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPS (Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito) n. 53 del 29 aprile 2008, «Nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPS Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito n. 90 del 23 maggio 2007, «Permessi ex art. 33 legge 05 febbraio 1992, n. 104. Questioni varie» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006, «Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave. Certificazione provvisoria. Prime istruzioni» (collegamento a sito esterno).
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. A/2006 del 14 gennaio 2006, «Parere n. 3389/2005 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in merito agli effetti dei permessi di cui all'art. 33, legge n. 104/1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPS n. 128 dell'11 luglio 2003, «Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie». Si veda in particolare il punto 6 (collegamento a sito esterno).
Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPDAP (Direzione Centrale Personale Ufficio IV) n. 34 del 10 luglio 2000, «Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000» Si veda in particolare il punto 7.1 (collegamento a sito esterno).
Circolare INPDAP (Direzione Centrale Entrate Contributive Ufficio II) n. 35 del 10 luglio 2000, «Disciplina del diritto al lavoro dei disabili - Aspetti contributivi». Si veda in particolare il punto c) (collegamento a sito esterno).
Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPS n. 37 del 18 febbraio 1999, «Permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/1992. Disposizioni varie». Si veda in particolare il punto 1, lettera a) (collegamento a sito esterno).
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59 del 30 aprile 1996, «Oggetto: Articolo 33 legge 104/92 sulla assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPS (Direzione Centrale Prestazioni temporanee) n. 80 del 24 marzo 1995, «Art. 33 della legge n. 104 del 5.2.92. Agevolazioni a favore degli handicappati. Attuazione commi 3 - 6 variazione del piano dei conti». Si veda in particolare punto 3 (collegamento a sito esterno).
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43 del 1° aprile 1994, «L. 5 febbraio 1992 n.104. Legge - quadro per l'assistenza. l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: art. 33 (agevolazioni) - L. 423/93 - Parere Consiglio di Stato n. 1611/92."
Si veda in particolare: punto 4)» (collegamento a sito esterno).
Circolare INPS n. 100 del 2 aprile 1992, «Disposizioni applicative della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).