Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la dizione «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa art. 2 e 12 L. 118/1971» è certamente fuorviante, ma la dizione fa riferimento ad una generica capacità lavorativa la cui riduzione deriva dal valore percentuale che ciascuna menomazione possiede (secondo quanto stabilito nella Tabella Ministeriale dell'invalidità civile del 1992).
La dizione non fa riferimento alla capacità lavorativa effettiva della persona, quindi Suo fratello può svolgere qualsiasi attività lavorativa compatibile con il proprio stato di salute e che, come Lei giustamente riferisce, non superi il limite reddituale previsto. Attenzione, però: per il 2010 il limite è di 15.154,24 Euro e viene calcolato sulla base dei redditi complessivi lordi posseduti da Suo fratello nell'anno 2009 (dal calcolo è esclusa la pensione di inabilità).
Qualora il Comune ponga altri limiti inerenti il tipo di lavoro che ha promosso, Le consigliamo di farsi dare maggiori informazioni.
In merito all'automobile, molto probabilmente Suo fratello verrà chiamato a visita per verificare l'idoneità alla guida solo nel caso in cui, al momento del primo conseguimento della patente, Suo fratello non aveva alcun accertamento di invalidità civile e la patente era di tipo B. A seguito del riconoscimento dell'invalidità civile, la Commissione Patenti presso la ASL potrebbe richiedere la revisione della patente e, qualora lo ritenga necessario, potrebbe mutarla in BS (speciale) per le persone con disabilità. Il riconoscimento della percentuale di invalidità civile in sé non comporta la sospensione della patente. La Commissione Patenti ha il compito di accertare se sussistono ancora le condizioni per poter continuare a guidare l'automobile.
Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)