Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che in merito ai permessi lavorativi previsti dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 il requisito della convivenza era stato superato dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, però, che sussistesse la continuità e l'esclusività dell'assistenza.
Con le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge n. 183/2010 sono scomparsi dalla normativa anche i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)