Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che il cosiddetto «parcheggio ad personam» è disciplinato dall'art. 381 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (D.P.R. n. 495/1992), il quale, in maniera un po' superficiale, sancisce che il Sindaco può assegnare il parcheggio al «[…]detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo».
Come può vedere, quindi, quel "di norma" può lasciare adito a diverse interpretazioni; pertanto, in funzione di ciò molti Comuni subordinano la concessione del parcheggio, non solo al contrassegno e al possesso di un'auto, ma anche alla titolarità della patente.
Quello che possiamo consigliarLe, dunque, è di verificare presso il Suo Comune com'è stato recepito questo articolo del regolamento.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)