Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che il certificato di invalidità civile di per sé non comporta l'interruzione dell'attività lavorativa, né per il lavoratore, né per l'azienda (nemmeno con il 100%). Questo vuole dire che l'azienda non può licenziare il lavoratore, ma nemmeno il lavoratore può interrompere improvvisamente l'attività lavorativa.
Il certificato di invalidità civile, infatti, essendo uno strumento prevalentemente sanitario ed assistenziale non ha un rapporto particolarmente stretto con la previdenza ed i contratti lavorativi: non è vincolante, da solo, ai fini di un'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, garantendo al lavoratore le necessarie tutele che scaturiscono dall'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa. La stessa pensione di inabilità per invalidità civile è di 260,27 Euro, cifra assolutamente inadeguata a sopperire ad un'interruzione dell'attività lavorativa prolungata.
Quello che Lei deve fare, invece, è chiedere una visita medico legale al Suo Ente previdenziale (anche tramite il Suo datore di lavoro) per verificare la presenza delle capacità lavorative specifiche. Questo accertamento - a differenza di quello legato all'invalidità civile - è di tipo previdenziale e incide sull'ambito lavorativo. Nella sezione Approfondimenti, troverà la scheda che illustra come deve fare per richiedere tale accertamento e quali potrebbero essere le prestazioni economiche compensative della mancanza della possibilità di lavorare che potrebbe ottenere, qualora le Sue condizioni di salute vengano giudicate incompatibili o parzialmente compatibili con le Sue mansioni lavorative.
Scheda Contact Center: Accertamento della capacità lavorativa specifica.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)