Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'articolo 33, commi 5 e 6, Legge n. 104/1992 tutela il lavoratore con disabilità (o un lavoratore che assiste un familiare con disabilità), purché con riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge n. 104/1992), in due aspetti:
Attenzione: la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 1811 del 2 ottobre 1996, ha stabilito che il diritto alla scelta del luogo di lavoro non costituisce un diritto assoluto, poiché l'esigenze della persona devono coincidere con le esigenze organizzative della azienda in cui lavora il dipendente con disabilità (o quello che assiste il familiare). Pertanto, il lavoratore ha un diritto assoluto a non essere trasferito, mentre ha solo un interesse legittimo nella scelta della sede (non a caso, la normativa dice "ove possibile").
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)