Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che il riconoscimento dello «stato di handicap» ai sensi della Legge n. 104/1992 è un accertamento sanitario che può essere richiesto da qualsiasi persona che abbia una menomazione fisica, psichica o sensoriale, a prescindere dalla tipologia di «invalidità» precedentemente riconosciuta (civile, di guerra, per cause di lavoro, ecc.).
La procedura per richiedere l'accertamento è quella riportata nella scheda in Approfondimenti.
Attenzione, però: il riconoscimento dello «stato di handicap» effettuato dalla Commissione Medica della ASL territoriale (o dell'INPS), di per sé, non dà automaticamente diritto ai permessi lavorativi. Infatti, questi ultimi sono concessi al lavoratore con disabilità (o al familiare che assiste una persona con disabilità) solo nel caso in cui sia accertato lo «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).
Ciò significa, per ipotesi, che se Le venisse riconosciuto il solo «stato di handicap» (articolo 3, comma 1, della Legge n. 104/1992) - ossia uno stato di svantaggio e di emarginazione sociale ma senza la necessità di un'assistenza continuativa e globale -, potrebbe godere di alcune agevolazioni previste dalla Legge n. 104/1992, ma non dei permessi lavorativi.
Scheda Contact Center: Accertamento dello stato di handicap
Scheda Contact Center: Agevolazioni previste con il riconoscimento dello stato di handicap
Scheda Contact Center. Richiesta permessi lavorativi
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro