Gentile Utente,
in merito ai quesiti da Lei posto, cercheremo di rispondere con lo stesso ordine.
La normativa non dà alcuna indicazione in merito alla provenienza dei certificati specialistici che la persona porta a visita durante l'accertamento dello «stato di handicap» (Legge n. 104/1992).
In secondo luogo, la Commissione può consultare ulteriore documentazione clinica, ma non è obbligata a visionare ciascun esame presentato. Questo, sebbene sarebbe molto più corretto e utile al fine di una valutazione accurata, non è prescritto dalla normativa, pertanto la Commissione ha discrezionalità assoluta sulla ulteriore documentazione clinica che l'interessato presenta al momento della visita (a prescindere che provenga da enti pubblici o privati). È compito del medico di famiglia, invece, annotare tutte le patologie (con i relativi codici internazionali) di cui soffre la persona nel certificato medico che permette di presentare la domanda per l'accertamento dello «stato di handicap». La completezza del certificato medico dà una garanzia maggiore di una copiosa cartella clinica (che, dati i tempi brevi dell'accertamento, la Commissione non avrà il tempo di analizzare per intero).
Per venire alla Sua terza domanda, qualora l'interessato non ritenga che il giudizio emesso dalla Commissione sia appropriato alla propria condizione di salute, entro 180 giorni dalla notifica del verbale (che viene generalmente recapitato a casa della persona), può presentare ricorso nelle modalità riportate in questa scheda. Prima di procedere al ricorso, consigliamo sempre di confrontarsi con il medico di famiglia e/o medico specialista e/o assistente sociale che ha in carico la persona.
Venendo al certificato provvisorio: l'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge n. 324 del 27 agosto 1993, (convertito alla Legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che, qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento dello stato di handicap, l'accertamento può essere effettuato provvisoriamente dal medico specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con disabilità. Il medico deve appartenere ad una struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica. L'accertamento produce effetti solo ai fini della concessione dei permessi e congedi lavorativi (previsti dall'articolo 33 della Legge n. 104/1992), sino all'emissione del verbale definitivo da parte della Commissione medica.
La risposta all'ultima domanda non è possibile, poiché la durata di una valutazione dipende da una pluralità di fattori burocratici ed organizzativi che la normativa non è riuscita a risolvere.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro