Gentile Utente,
nella Sua e-mail ci sono alcuni dettagli che non tornano: purtroppo, essendo questo un servizio che si basa su domande scritte, anche i dettagli potrebbero fare la differenza per capire la Sua situazione. Ci scusi fin da ora per la nostra "pedanteria", ma dobbiamo precisare alcuni punti.
Primo punto: inizialmente, nella Sua e-mail, Lei parla di «assegno mensile» e, quindi, presupponiamo che si riferisca all'assegno mensile di assistenza (Euro 275,87 mensili nel 2013 ed Euro 267,57 mensili nel 2012).
Poi, scrive di avere ottenuto una percentuale del 64%: attenzione, la percentuale minima per avere l'assegno mensile di assistenza è 74% (errore di battitura?)
Seguita dicendo che ha percepito l'assegno ordinario di invalidità, che, però è cosa diversa dall'assegno mensile di assistenza ed è indipendente dalla percentuale di invalidità civile.
Detto questo, in generale, la decorrenza del beneficio economico (qui intendiamo l'assegno mensile di assistenza) è prevista dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla ASL (o all'INPS) o, eccezionalmente, dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti delle commissioni sanitarie (articolo 5, comma 1, del DPR 698/1994).
Quindi, ammesso che Lei percepisca l'assegno mensile di assistenza avendo il 74% di invalidità civile, è sua facoltà richiedere gli arretrati dal novembre 2011.
Qualora, invece, Lei percepisca effettivamente l'assegno ordinario di invalidità, Le ricordiamo che questo è incompatibile con l'assegno mensile di assistenza.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici» (link a sito esterno).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro