Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la normativa (Legge n. 111/2011) impone alla persona con disabilità che intende effettuare il ricorso di depositare, tramite il proprio avvocato, un'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie.
Qualora, invece, la persona con disabilità, tramite il proprio avvocato, proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza economica senza aver preventivamente promosso l'accertamento tecnico o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d'ufficio un vizio nella procedura e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.
Quindi, per venire alla Sua situazione, il Suo avvocato dovrebbe aver presentato istanza di accertamento tecnico per verificare le Sue condizioni di salute (legga qui la procedura). Qualora non lo avesse fatto, il Giudice Vi dovrebbe aver assegnato 15 giorni di tempo per farlo.
Dopo di che, il Giudice, durante l'udienza di comparizione, nomina il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), conferendogli l'incarico di effettuare la visita medica. La normativa, tuttavia, non specifica nulla rispetto alla tempistiche che deve seguire il Giudice, dopo che ha ricevuto la presentazione dell'istanza da parte dell'avvocato, per convocare l'udienza e nominare il CTU.
La invitiamo a chiedere al Suo avvocato se ha presentato l'istanza di accertamento tecnico, se il Giudice l'ha accolta e se già ha fissato la prima udienza di comparizione.
Per quanto riguarda la seconda domanda, La informiamo che i verbali di accertamento dell'invalidità civile e dello «stato di handicap» (Legge n. 104/1992) hanno valore, a prescindere dalle condizioni di salute della persona, fino alla loro data di scadenza. È piuttosto improbabile che Lei venga richiamata dalle medesime Commissioni per un controllo prima di tale data, salvo nel caso in cui non sia sottoposta ad una delle verifiche straordinarie nel piano attuato dal Governo contro gli accertamenti sanitari che risultano falsi o falsati (quelli che i mass media chiamano in modo riduttivo i «falsi invalidi»). In questo caso, se le Sue condizioni di salute hanno subìto delle variazioni, la Commissione ha la facoltà di modificare il giudizio precedentemente dato (sia in senso positivo, che in senso negativo).
L'ultima domanda, infine, è collegata alla seconda: la Commissione medica che La richiamerà a visita nel 2015 effettuerà una valutazione per verificare se le Sue condizioni di salute sono migliorate, stabilizzate o aggravate. È chiaro che il giudizio che emergerà dalla visita terrà conto anche delle possibili eventuali ricadute. Effettuare un giudizio che tenga conto di ciò è proprio il compito della Commissioni; ma nel caso in cui questa lungimiranza di giudizio non ci fosse, Lei ha la possibilità di presentare, successivamente, una nuova domanda.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)