Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la normativa (articolo 7 del Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011) parla sempre e chiaramente solo di "cure", e non di "visite", che devono essere prescritte dal medico specialista dell'Azienda Sanitaria Locale. Il lavoratore, inoltre, deve documentare in maniera idonea le "cure" effettuate.
Per effettuare visite mediche specialiste il riferimento potrebbe essere quello dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge n. 104/1992, purché si abbia il riconoscimento dello stato di handicap ed in particolare dello stato di handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro