Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la richiesta che Le viene fatta dall'officina presso la quale dovrà fare le modifiche non è necessariamente inappropriata: i codici cui Lei fa riferimento sono stati sostituiti con codici numerici dalla Circolare del Ministero dei Trasporti del 25 febbraio 2000, n. B11/2000/Mot [link a sito esterno], «Veicoli adattati a favore di soggetti portatori di handicap con ridotte capacità motorie».
Questa Circolare supera la n. 148 del 30 ottobre 1991 [link a sito esterno], «Adattamenti per la guida di veicoli a motore da parte di conducenti disabili affetti da una o più minorazioni. Sostituzione del titolo 1°, capitolo 3°, "Minorati" della circolare n. 63/1962 del 19.9.1962». La nuova Circolare, inoltre, introduce nuovi criteri.
Senza entrare nello specifico di entrambe le Circolari, quello che ci sembra opportuno sottolineare è che la "necessità" dell'allestimento del pomello sul voltante (il cui nuovo codice è 40.11) diventa obbligatorio se la persona è costretta ad utilizzare solo un arto per girare il volante. In altre parole, la legge - che, tra l'altro, prevede per tutti una corretta posizione delle mani sul volante per garantire la massima sicurezza - nei confronti di allestimenti per persone con disabilità prevede alcune combinazioni che risultano essere obbligatorie.
È ovvio che per chi ha l'uso di entrambi gli arti o le mani, la corretta posizione di queste sul volante sembra ridursi, di fatto, ad una semplice "raccomandazione", e questo a differenza di chi non ha l'uso di un arto o di una mano. Questa apparente disparità di trattamento è dovuta al fatto che per il primo guidare con entrambe le mani o con una sola è una scelta (la cui responsabilità è tutta a suo carico), invece per il secondo - come è ovvio - non c'è possibilità di scelta.
In ogni caso, quello che Lei può fare è effettuare una valutazione gratuita presso uno dei Centri di Mobilità d'Italia (il nostro è a Terni in Via Giovanni XXIII, n. 25 c/o il Centro per l'Autonomia Umbro). La valutazione servirà a definire in modo chiaro la Sua modalità di guida e, quindi, a sapere con certezza se l'allestimento del pomello risulta obbligatorio per legge, oppure se è un adattamento che può essere evitato.
In merito all'istallazione degli adattamenti, La informiamo che può scegliere qualsiasi officina autorizzata nell'istallazione dei comandi, anche fuori della Sua città, provincia o regione. Non vi è alcun obbligo, per Lei, di recarsi solamente nell'officina citata. Non solo, ma può anche scegliere liberamente una delle tre aziende che in Italia allestiscono le auto delle persone con disabilità (di cui trova informazioni sulla scheda dedicata al nostro Centro di Mobilità). Sicuramente non sarà la casa di produzione del veicolo a fare direttamente la modifica all'auto.
Infine, per quanto riguarda le agevolazioni auto cui può accedere in quanto titolare di «accertamento dello stato di handicap» (ai sensi della Legge n. 104/1992) e possessore di patente speciale, Le consigliamo di leggere le schede riportate nella sezione dedicata alle agevolazioni auto nel Servizio di Contact Center del nostro sito.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro