Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la normativa attualmente vigente non prevede che la persona con disabilità possa usufruire, per se stessa, di un congedo straordinario per cure per un periodo più lungo dei 30 giorni previsti dall'articolo 7 "Congedo per cure per gli invalidi" (previsto per persone con un'invalidità civile superiore al 50%) del Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 [link a sito esterno].
Teniamo a precisarLe che la normativa vigente in tema di congedi straordinari prevede che non sia la persona con disabilità a usufruirne direttamente, ma solo colui o colei (coniuge, genitore, fratello o sorella, figlio/a) che si prende cura del familiare con disabilità. A questo proposito, La invitiamo a leggere la scheda tematica sul Congedo straordinario.
Purtroppo, quindi, il lavoratore con disabilità che abbia bisogno di prendere un periodo di riposo continuativo nel tempo può far riferimento solo al congedo per cure (con i limiti di cui alla scheda), o in alternativa, all'aspettativa (ma senza retribuzione).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro