Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la normativa europea sull'argomento è la seguente: quando un cittadino dell'Unione Europea (UE) si reca in un altro paese dell'UE per ottenere cure ospedaliere ed è accompagnato da una persona, la copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio per l'assistito e la persona che lo accompagna dipende dalle modalità di copertura di tali costi nel paese in cui si è assicurati.
Vediamo le legislazione italiana a favore delle persone con disabilità. Le spese di soggiorno all'estero per cure in alberghi o strutture collegate con i centri di altissima specializzazione all'estero, per i cittadini italiani con disabilità che hanno il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) e per il loro accompagnatore, sono equiparate alla degenza ospedaliera, qualora non sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati.
In questo caso, le spese di soggiorno dell'accompagnatore possono essere rimborsate dietro dichiarazione da parte della struttura ospedaliera che attesti la necessità della presenza di tale accompagnatore durante la degenza del paziente.
Veniamo alla modalità di ottenimento dei rimborsi. Le Regioni riconoscono il contributo in misura diversa a seconda del reddito del nucleo familiare. La domanda, da presentare entro tre mesi dall'effettuazione dell'ultima spesa sostenuta, deve essere indirizzata alla ASL di appartenenza e deve contenere:
Nel Suo caso specifico, la struttura estera in cui è ricoverato deve indicare quali sono le spese coperte dall'E112 e quali sono, invece, le spese a Suo carico. Dopodichè, deve presentare alla Sua ASL di appartenenza una domanda per l'autorizzazione delle spese non coperte dall'E112.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro