Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, precisiamo che non possiamo entrare nel merito di ciò che Le ha detto il CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale), mentre possiamo solo esprimerci su ciò che prevede la legge.
Il dettato normativo previsto dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010 [link a sito esterno], per l'erogazione dei permessi lavorativi (di cui all'articolo 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992), ha eliminato il concetto di «convivenza» tra il lavoratore che usufruisce di tali permessi e il familiare con disabilità che richiede assistenza. Non solo, ma ha previsto anche il venir meno dei requisiti della «continuità» e dell'«esclusività» quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.
Queste modifiche comportano che il datore di lavoro o lo stesso Ente previdenziale non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all'adeguatezza dell'assistenza al familiare con disabilità, cosa che prima, invece, venivano richieste.
Ciò, in pratica, fa sì che la presenza di familiari conviventi e non conviventi (lavoratori o non), potenzialmente legittimati a prestare assistenza alla persona con disabilità, non costituisca un impedimento ad un altro familiare lavoratore di usufruire dei permessi. Non è necessario acquisire alcuna dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri familiari aventi diritto.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro