Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, all'articolo 80, comma 3, consente ai lavoratori sordomuti e a coloro che hanno un'invalidità dovuta a qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2002.
I contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati successivamente al riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale superiore al 74% (o assimilabile per le altre invalidità) o di sordomutismo. Per gli anni, pur lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido (o aveva un riconoscimento in misura inferiore al 74%), la concessione dei contributi figurativi non è ammissibile.
Per le persone con riconoscimento dell'invalidità civile superiore all'80%, l'età pensionabile è di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
Le consigliamo di rivolgersi all'INPS per maggiori dettagli.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro