Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che il Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, al capo II (artt. 55-70) disciplina l'incandidabilità, l'ineleggibilità, l'incompatibilità dei rappresentanti politici, non menzionando come limite ostativo la presenza di una inabilità al lavoro, né rimandando ad altre leggi in materia.
Pertanto si desume che se la Sua condizione di salute Le consente lo svolgimento di tale funzione, può esercitarla liberamente. In ogni caso, Le consigliamo di rivolgersi al Presidente dell'Assembla alla quale decide di candidarsi.
In merito alla seconda domanda, la Costituzione, all'articolo 48, comma 4, afferma che: «il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (collegamento a sito esterno).
Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)