Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che le persone ultrasessantacinquenni cui è stata riconosciuta un'invalidità civile hanno diritto all'assegno sociale, salvo che rientrino nei limiti reddituali previsti; nello specifico il reddito da considerare è costituito dall'ammontare dei redditi personali ovvero coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. Se l'avente diritto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino al raggiungimento dell'importo dell'assegno (euro 5.317,65), se non coniugato, ovvero fino al doppio dell'importo (euro 10.635,30), se coniugato, considerando anche il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui sia titolare.
In merito alla patente di guida, va detto che essa non è assolutamente incompatibile con nessuna prestazione economica, il suo rilascio o rinnovo è piuttosto collegato alle condizioni di salute che incidono sulla capacità di guidare. Una volta che a Suo padre sarà riconosciuta l'invalidità civile, al fine di valutare che lo stato di salute di Suo padre non impedisca o comprometta la possibilità di guidare l'auto, gli verrà richiesto di effettuare l'accertamento dell'idoneità alla guida per valutare anche l'eventualità di utilizzare specifici adattamenti all'auto. L'art. 320 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, comunque, riporta l'elenco delle malattie invalidanti per il rilascio o rinnovo della patente di guida.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (collegamento a sito esterno).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)