Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», il lavoratore con una disabilità sopravvenuta dopo l'assunzione, può richiedere il mutamento delle proprie mansioni per essere adibito ad altre qualora le prime non siano più confacenti con il proprio stato di salute. Nel caso in cui, a seguito dell'invalidità acquisita, non possa più essere adibito a mansioni equivalenti potrà essere destinato a mansioni inferiori, ma avrà comunque diritto alla conservazione del trattamento economico di provenienza.
Solo nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, il lavoratore con la sopravvenuta disabilità avrà diritto ad essere avviato dall'ufficio del collocamento del Centro per l'Impiego presso un'altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria unica.
L'elenco delle mansioni previste per il Suo profilo professionale sono esplicitate nel Contratto Collettivo della Sua categoria. Tra queste dovranno essere individuate quelle confacenti con il Suo stato di salute.
Legge n. 68 del 12 marzo 1999, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (collegamento a sito esterno).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)