Ho ottenuto il riconoscimento di una invalidità al 75% e ricevo l'assegno di invalidità mensile. Sono uno studente universitario e, oltre a questo assegno, non ho altri redditi. Mio padre è un dipendente comunale e io sono fiscalmente a suo carico (ha ricevuto gli assegni familiari). Da poco ci è stato comunicato che il mio assegno di invalidità, poiché supera il limite di 2.800 Euro all'anno è considerato reddito e quindi non sono più fiscalmente a carico. È corretta tale affermazione? Grazie.
enzo, 19 anni
Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'«assegno mensile di assistenza» (erogato alle persone riconosciute invalide civili con percentuale dal 74-99%) non viene considerato reddito ai fini del calcolo del reddito familiare per le agevolazioni fiscali e tributarie. Pertanto, il beneficiario di tale assegno è considerato «fiscalmente a carico». L'assegno mensile di assistenza, infatti, è compatibile con un'occupazione part-time (meno di 20 ore settimanali) e viene erogato fino al raggiungimento del limite di reddito previsto.
Invece, in base alla normativa prevista per la concessione di «assegni per il nucleo familiare», la disabilità dei figli non viene considerata in assoluto, ma viene considerata solo sulla base del concetto di «inabilità al lavoro», ossia nell'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi ad un proficuo lavoro, che corrisponde ad un riconoscimento di invalidità civile pari al 100%.
Per rispondere alla Sua domanda, quindi, da un lato Lei continua ad essere «fiscalmente a carico» del Suo nucleo familiare e può beneficiare delle agevolazioni fiscali e tributarie relative; per quanto riguarda l'assegno al nucleo familiare, invece, l'assegno mensile di assistenza verrà calcolato nel complessivo requisito del reddito familiare. Pertanto, se il reddito del Suo nucleo familiare supera la soglia prevista per l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare, quest'ultimo non potrà essere erogato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge n. 153 del 13 maggio 1988, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti».
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro