Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la Corte Costituzionale ha espresso due sentenze e un'ordinanza con le quali ha ribadito che tutte le prestazioni economiche (pensioni, assegni e indennità) che spettano ai cittadini italiani riconosciuti come invalidi civili debbano essere riconosciute anche ai cittadini extra-comunitari, anche se in mancanza di "permesso di soggiorno CE" (ex carta di soggiorno).
La Corte, infatti, ha ritenuto che fosse discriminatorio non concedere prestazioni economiche a coloro che non hanno diritto al "permesso di soggiorno CE" proprio per ragioni legate a motivazioni di carattere economico.
Quindi, la Corte ha stabilito che il cittadino extracomunitario riconosciuto come invalido civile ha diritto a percepire prestazioni economiche previste (pensioni, assegni e indennità), purché abbia il permesso di soggiorno e viva stabilmente nel territorio italiano da almeno cinque anni.
Approfondimenti
Sentenza della Corte Costituzionale n. 306 del 29 luglio 2008 (collegamento a sito esterno).
Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 14 gennaio 2009 (collegamento a sito esterno).
Ordinanza della Corte Costituzionale n. 285 del 2 novembre 2009 (collegamento a sito esterno).
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Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)