Mio fratello, di anni 46, affetto da schizzofrenia di tipo persecutorio ad andamento cronico in terapia neurolettica seguito dal CSM ASL dal 1996 a oggi,riconosciuta invalidà del 75%, è beneficiario di pensione di invalidità (250 euro mensili. Ha diritto alla reversibilità di mio padre(non ero a carico suo)deceduto da poco più di un anno?
Giovanna, 46 anni
Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che in merito alla pensione di reversibilità occorre fare due precisazioni importanti:
- la legge stabilisce che il figlio con disabilità del lavoratore deceduto, per avere diritto alla pensione di reversibilità, deve possedere il requisito dell'«inabilità al lavoro» al momento del decesso del genitore;
- il requisito dell'«inabilità» è un concetto diverso da quello dell'«invalidità civile». Il concetto di «inabilità» è definito dall'articolo 2 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984 in tal modo: «si considera inabile [...colui] il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa». Questo significa che il riconoscimento di «inabilità al lavoro» deve essere effettuato dalla Commissione Medico-legale dell'Ente previdenziale.
Di conseguenza il riconoscimento di invalidità civile pari al 75%, di competenza della Commissione Medica della ASL, ha la funzione di accertare le condizioni di salute della persona e non la capacità di lavoro effettiva. Per questo motivo non dà diritto alla pensione di reversibilità, poiché non impedisce lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Per venire, dunque, alla Sua situazione, la mera certificazione rilasciata dalla ASL per il riconoscimento dell'invalidità civile non è sufficiente per essere beneficiari della reversibilità. Dovrebbe essere in possesso anche della certificazione rilasciata dall'Ente previdenziale che attesti la totale inabilità al lavoro.
Va precisato, inoltre, che altro requisito essenziale per poter aver diritto alla pensione di reversibilità è che a persona, al momento del decesso del genitore, sia fiscalmente a carico e non possiede un sufficiente reddito personale.
In ogni caso, Le consigliamo di rivolgersi all'Ente previdenziale di Suo fratello per ogni ulteriore precisazione.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)