Lavoro all'uff. risorse umane di un Comune e oggi un nostro dipendente ci ha consegnato la certificazione provvisoria per 6 mesi (con revisione tra 1 anno) della commissione medico-legale dell'ASL della invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980). Come datore di lavoro il Comune cosa deve fare? Far fare la visita dal medico competente o qualche commissione? Inoltrare per conto suo domanda di pensionamento? Adibirlo a mansioni differenti? Il lavoratore, attualmente in malattia fino al 28/8/2011, può chiedere il prepensionamento (nato il 12/11/1947 e anzianità lavorativa dal 1/8/1981)? Il lavoratore ha solo diritto ai benefici della Legge 104? Grazie mille.
Raffaella, 54 anni
Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che, di per sé stesso, il certificato della Commissione Medico Legale dell'ASL per l'accertamento dell'invalidità civile non comporta una diretta impossibilità per il lavoratore di proseguire l'attività lavorativa, né per quanto riguarda il 100% (sebbene la dizione «inabilità lavorativa» sembrerebbe far intendere il contrario), né per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento.
Tuttavia, è necessario valutare concretamente se il lavoratore può effettivamente continuare a svolgere l'attività lavorativa che precedentemente occupava. Per questo motivo, il datore di lavoro può rivolgersi la medico del lavoro e sottoporre a visita il lavoratore per verificarne l'idoneità alle mansioni. In caso di idoneità, il lavoratore può riprendere le sue mansioni, con l'unico onere per il datore di lavoro di adeguare, eventualmente, la postazione di lavoro, il bagno (qualora ci siano problemi motori), ecc.
Il lavoratore stesso, qualora ritenga di non poter più svolgere un'attività lavorativa, può richiedere la visita al proprio ente previdenziale nel caso in cui intenda ottenere l'inabilità lavorativa (pensione ordinaria di inabilità) che, reputandolo inidoneo a qualsiasi lavoro, lo colloca sostanzialmente in pensione.
Per quanto riguarda, infine, i benefici della Legge n. 104/1992 relativi al mondo del lavoro (giorni di permesso, congedi, ecc.) possono essere fatti valere dal lavoratore solo fintantoché sussiste un rapporto di lavoro (ad esempio può usufruire del congedo fintantoché non venga fissata visita medica, ecc.).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)