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Alcune agevolazioni per le persone con disabilità. Basta una percentuale di invalidità civile superiore al 74%?

Pubblicato il 8/10/2012 - Letto 7263 volte
Buonasera, sono un pensionato di 61 anni, con un reddito di 29.200 Euro ed ho avuto recentemente il riconoscimento di un'invalidità civile pari al 76%. La cosa che vorrei sapere è relativa ai benefici/agevolazioni derivanti dal riconoscimento di tale percentuale e se non sia legato al reddito o proprietà (sono proprietario al 50% con mia moglie dell'appartamento in cui abito). Oggi mi sono recato presso 3 patronati ed ho avuto tre risposte diverse tra loro: c'è grande confusione! Inoltre ho anche cercato di avere ragguagli su Internet e le idee mi si sono confuse ancora di più. Quello che avrei bisogno di sapere, in modo particolare, è: 1) Deduzione per i servizi domestici: non mi è chiaro se la detrazione fino a 1.549,37 Euro per i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore spetta a tutti i contribuenti (come scrive in modo poco chiaro HandyLex.org), cioè anche ai non disabili o disabili con una percentuale inferiore al 74% (ho un amico che ha il 46% e mi ha chiesto di informarmi), o solo a coloro che hanno una percentuale superiore al 74%. Questa richiesta perché vorremmo assumere una badante per l'assistenza e vorremmo avere le idee chiare. 2) Deduzione per assistenza personale. 3) IVA al 4% per acquisto auto. 4) Etc... Cioè tutte le agevolazioni/benefici che sono legati al riconoscimento ad un percentuale superiore al 74% ed inferiore al 100%. Ringraziando anticipatamente. Cordiali saluti.
antonio, 61 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile superiore al 74% (fino al 99%) dà diritto, in primo luogo, ad una prestazione economica di 267,57 Euro mensili (assegno mensile di assistenza), purché la persona non superi il reddito annuale lordo di 4.596,02 Euro. Nel Suo caso, quindi, questa prestazione è esclusa (includendo o escludendo anche il valore della parte di patrimonio immobiliare a Lei intestata). In ogni caso, con una percentuale superiore al 74%, Lei ha diritto a quanto previsto in questa scheda.

Venendo alle altre domande:

Se il Suo primo quesito riguarda le spese per il personale di assistenza (quindi la risposta vale sia per il punto 1, che per il punto 2), La informiamo che la deduzione degli oneri contributivi spessa solo se la persona è considerata «non autosufficiente», ossia se non è in grado di: assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare e di indossare indumenti (è considerata persona non autosufficiente anche quella che necessita di sorveglianza continuativa). In questo senso, quindi, la normativa non prevede una soglia minima di percentuale di invalidità civile o di riconoscimento dello «stato di handicap» (Legge n. 104/1992), poiché definisce le limitazioni in precise attività di vita quotidiana.

In merito all'IVA al 4% per l'acquisto dell'auto, i beneficiari devono possedere questi requisiti:

  • Se titolari di patente speciale, devono avere «ridotte o impedite capacità motorie» (dicitura presente sui verbali degli accertamenti sanitari), con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida prescritti dalla Commissione Medica della ASL (si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché ciò sia prescritto dalla Commissione Medica della ASL);
  • le persone con disabilità che hanno «ridotte o impedite capacità motorie» (dicitura presente sui verbali degli accertamenti sanitari) devono avere l'obbligo di adattamento del veicolo che usufruiscono del veicolo come passeggeri trasportati;
  • le persone con disabilità, con grave limitazione della capacità di deambulazione, o affetti da pluriamputazioni, in situazione riconosciuta di «handicap grave» nel Verbale di accertamento dello stato di handicap (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992), non hanno l'obbligo di adattare il veicolo;
  • le persone con disabilità cognitiva devono essere titolari dell'«indennità di accompagnamento per gli invalidi civili» ed essere riconosciuti in condizione di «handicap grave» nel Verbale di accertamento dello stato di handicap (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992);
  • l'agevolazione si applica anche alle persone affette da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi con eventuale correzione (ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della Legge 138/2001);
  • così come per coloro che sono affetti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (ai sensi dell'articolo 1 della Legge 68/1999);
  • Infine, l'agevolazione spetta anche al familiare di cui la persona con disabilità in possesso dei requisiti descritti in precedenza sia fiscalmente a carico.

Infine, per avere una panoramica sulle agevolazioni spettanti alle persone con disabilità, può leggere questa scheda.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

Servizio di Contact Center
0744 27.46.59 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00).

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