Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la reversibilità spetta ai figli e alle figlie maggiorenni, senza un riconoscimento di totale inabilità lavorativa, solo se, alla morte della madre, risultano studenti entro il 21° anno di età, o 26° anno di età se universitari, e siano fiscalmente a carico della stessa.
Per inabilità lavorativa si intende la persona che, a causa di malattia o menomazione fisica o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per i/le figli/e maggiorenni con riconoscimento di inabilità è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione di reversibilità anche con lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro (Circolare INPS n. 15 del 2009).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro