Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che, a parità di patologia, le percentuali dei due accertamenti cui fa riferimento possono essere anche diverse, perché diversi sono gli aspetti considerati. La pensione ordinaria di inabilità erogata dall'INPS in caso di accertamento di inabilità totale al lavoro è cosa diversa dall'invalidità civile che viene riconosciuta dalla ASL. Quest'ultima, infatti, accerta la capacità lavorativa in senso puramente generico legando la valutazione a questioni di carattere sanitario, mentre l'INPS, tramite la propria Commissione Medico Legale, accerta la capacità lavorativa sostanziale utile alla prosecuzione/interruzione dell'attività lavorativa.
In ogni caso, qualora, sulla base di precise valutazioni mediche, Lei ritenga che la valutazione della ASL non sia rispondente alle Sue necessità e al Suo reale stato di salute, potrà presentare ricorso (nelle modalità che sono riportate nella scheda in Approfondimenti), avvalendosi della consulenza di un avvocato (di un patronato o privato).
Approfondimenti
Scheda Contact Center: Ricorso contro il Verbale della ASL.
Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)