Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che il 50% di invalidità civile non comporta delle agevolazioni lavorative, né in termini di richiesta di avvicinamento del luogo di lavoro, né in termini di mansioni. È un accertamento che ha prevalentemente carattere sanitario. Gli unici congedi dal lavoro previsti, infatti, sono quelli per cure (di cui all'articolo 10, Decreto Legislativo n. 509 del 1988), sempre che queste ultime siano connesse alla disabilità riconosciuta.
Per avere agevolazioni lavorative è necessario avere il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 3, comma 3). Tale accertamento - come quello dell'invalidità civile - è riconosciuto da una Commissione Medica della ASL, la quale sulla base dell'incidenza della Sua disabilità nella vita quotidiana, deciderà se e quanto la Sua patologia costituisca uno «svantaggio» per la Sua inclusione sociale e lavorativa (in Approfondimenti, la scheda per la procedura).
In merito alla riduzione o cambiamento delle mansioni, invece, la procedura non riguarda la ASL, ma l'Ente previdenziale. Attraverso una specifica visita medico-legale, da richiedere al datore di lavoro o all'Ente medesimo, verrà valutata la Sua capacità lavorativa (in Approfondimenti, la scheda per la procedura).
Approfondimenti
Scheda Contact Center: Accertamento dello «stato di handicap».
Scheda Contact Center: Accertamento della capacità lavorativa.
Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)