Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la domanda che Lei ha richiesto al Suo Ente previdenziale è cosa diversa (anche se la similitudine dei termini adoperati crea inevitabilmente confusione) dall'accertamento dell'invalidità civile che Lei ha richiesto alla ASL a causa della Sua paraplegia.
Infatti, l'accertamento medico dell'INPS, che Lei ha effettuato ai fini di ottenere l'assegno ordinario di invalidità, mira a valutare la Sua capacità lavorativa specifica «in occupazioni confacenti alle attitudini personali». In quest'accezione, una paraplegia non è incompatibile, in sé per sé, con una professione impiegatizia sedentaria. Infatti, se questa condizione di salute costituisse un impedimento per far lavorare una persona con paraplegia (o con altre disabilità) - oltre ad essere un'aberrazione e una grave violazione dei diritti umani delle persone con disabilità - non avrebbero senso né la Legge n. 104/1992, né, tanto meno, la Legge n. 68/1999.
Attenzione. Altri aspetti potrebbero incidere sulla qualità del suo lavoro: la presenza di barriere architettoniche nell'edificio dell'azienda in cui lavora, difficoltà per raggiungere la sede, ecc. Questi, tuttavia, non sono problemi legati alla Sua capacità specifica di svolgere le mansioni che rientrano nel Suo contratto, ma sono questioni che, pur incidendo nella qualità del Suo lavoro e della Sua vita, dovrebbero essere risolte applicando le specifiche normative a riguardo (e sanzionando i responsabili qualora tali ostacoli non venissero rimossi).
In quest'ottica, quindi, l'assegno ordinario di invalidità - che, ricordiamo, è una prestazione esclusivamente previdenziale (ossia erogata ai lavoratori che, a seguito di una menomazione, hanno una riduzione superiore ad un terzo della capacità di svolgere le specifiche mansioni ad essi attribuite) - è stato riconosciuto improprio in virtù della valutazione delle Sue condizioni di salute in relazione alle specifiche mansioni che Lei svolge.
Altro discorso è legato all'invalidità civile. Questo istituto giuridico, che nasce nel 1971, ha una natura mista, a cavallo tra la previdenza e l'assistenza. Senza scendere nelle annose questioni che riguardano i problemi medico-legali e giudici di tale accertamento, è sufficiente chiarire che la capacità lavorativa menzionata (e che involontariamente e comprensibilmente Lei, come tanti, ha confuso con l'altra) è solo un parametro generico che nulla ha a che vedere con una specifica attitudine del lavoratore. Le motivazioni che hanno portato ad utilizzare tale criterio di valutazione delle menomazioni nasce, effettivamente, dai sistemi previdenziali (che, per l'appunto, valutano la capacità lavorativa), ma la valutazione, in sé per sé, se ne distacca quando deve valutare la persona nella sua globalità e non in relazione ad una specifica mansione. Molta letteratura a riguardo si è espressa in favore di una correzione di fondo di tale concezione, che continua a confondere le persone con disabilità e a non costituire un parametro funzionale; tuttavia, data la complessità delle questioni che tale riforma solleverebbe, in buona sostanza, il Legislatore, da quarant'anni, non ha mai proceduto ad una seria modifica.
In sintesi, quindi: ciò che Lei ha richiesto è una prestazione previdenziale erogabile solo in virtù di una riduzione superiore ad un terzo della capacità lavorativa «specifica» in occupazioni confacenti alle Sue attitudini personali. Dal momento che tale condizione non sussiste, la Sua domanda è stata rigettata. L'accertamento dell'invalidità civile, invece, Le ha riconosciuto sì una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, ma «generica», poiché sulla base di una valutazione globale, è stata colta l'incidenza della Sua condizione di salute in relazione alla qualità della Sua vita; ciò Le ha permesso di accedere a prestazioni socio-sanitarie ed economiche (protesi, ausili, prestazioni assistenziali, ecc.).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)