Il Codice del Turismo è entrato in vigore il 21 giugno 2011. Tra le Associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità, molta soddisfazione aveva dato la notizia che, all'articolo 3 del Codice, le barriere architettoniche e tutte le altre forme di barriera che ostacolano i turisti con disabilità venissero considerate «discriminazione» sia ai sensi della Legge n. 67/2006 contro le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità, sia ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. Tuttavia, alcune Regioni (tra cui l'Umbria) si rivolsero alla Corte Costituzionale per segnalare l'incostituzionalità dell'articolo (e di altri), per attribuzione allo Stato di competenze che, invece, sono di competenza regionale. Così, la Suprema Corte, con Sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, dà ragione a queste ultime dichiarando incostituzionale il Codice del Turismo. E ora? Che le Regioni, visto che non lo deve fare più lo Stato, adempino ai propri compiti anche in materia di turismo accessibile!
Pubblicato il 18/04/2012 - letto 4536 volte - 0 file allegati