La nuova Delibera di Giunta Regionale del Comune di Terni n. 410 del 6 dicembre 2013, «Tessere speciali di trasporto pubblico in favore di categorie deboli di cittadini residenti a Terni, anno 2014» (leggi qui il testo) disciplina le tariffe delle tessere cosiddette "speciali" per poter usufruire dei mezzi pubblici locali. Per il 2014, la DGR propone alcune distinzioni tra beneficiari sulla base di alcuni requisiti.
Per quel che ci riguarda e compete, andremo a vedere le distinzioni specifiche che riguardano le persone con disabilità. In primo luogo, è bene precisarlo, possono usufruire delle tessere speciali:
Tutte queste categorie, in generale, non devono avere un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) familiare compreso tra Euro 0,00 e Euro 9.500,00. Come vedremo, solo per le persone con disabilità (che hanno il riconoscimento della Legge n. 104/1992) vale l'ISEE individuale.
Altro requisito per poter beneficiare delle tessere speciali è quello di non avere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Questo punto - controverso e discutibile - merita un approfondimento.
La DGR n. 410/2013 opera una prima distinzione tra colui che ha il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e colui che ha diritto all'accompagnatore. La DGR si fonda su un presupposto dettato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1607/2011 che afferma che alla persona con indennità di accompagnamento non possa essere attribuita altra agevolazione riguardante la mobilità. Abbiamo avuto modo già di contestare la correttezza di questa Sentenza in un precedente focus.
La DGR, poi, compie una distinzione tra chi, pur non percependo l'indennità di accompagnamento, ha diritto all'accompagnatore sulla base di "normative vigenti". La questione è altrettanto discutibile, visto che non esistono normative vigenti che fanno questo tipo di distinzione.
Facciamo un esempio: una persona che deambula con difficoltà, ad oggi, se richiede l'indennità di accompagnamento (indennità economica mensile), difficilmente la ottiene, visto che le inique recenti disposizioni dell'INPS attribuiscono tale indennità solo a chi non deambula affatto o a chi non riesce a compiere il complesso delle attività di vita quotidiana. Questa persona, tuttavia, potrebbe aver bisogno dell'accompagnatore (persona fisica) che la aiuti a fare gli spostamenti necessari. Mentre, però, l'indennità di accompagnamento è una misura certa e disciplinata da leggi e accertamenti specifici, la necessità dell'accompagnatore (senza l'indennità) rimane ancora un'esigenza che viene considerata tramite altri criteri più discrezionali.
Il punto, quindi, è: come dimostra la persona con disabilità (priva dell'indennità di accompagnamento) della necessità dell'accompagnatore? La DGR non dà risposta a questo.
Per l'individuazione della tipologia di ISEE (familiare o individuale), la DGR distingue la persona con disabilità grave, ossia con accertamento dello stato di handicap (pur non precisando la connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) e la persone con disabilità che, pur avendo una patologia per la quale è stata individuata l'invalidità civile (il limite minimo è il 67%), non ha la connotazione di gravità.
Per il trasporto scolastico dei minori con disabilità (riconosciuti ai sensi della Legge n. 104/1992), l'agevolazione delle tessere speciali non vale, poiché è già prevista un abbonamento a tariffa agevolata dall'Umbria TPL & Mobilità per questo tipo di servizio.
L'abbonamento scolastico, inoltre, consente anche l'utilizzo dei mezzi pubblici anche nelle tratte extrascolastiche, per cui si riconosce l'abbonamento all'accompagnatore del minore che utilizzi il servizio di trasporto pubblico solo alla presenza del minore con disabilità in possesso dell'abbonamento annuale. Il costo dell'abbonamento per l'accompagnatore è determinato in base all'ISEE familiare del minore con disabilità (con riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992).
Anche in questo caso, il testo della normativa, pur facendo riferimento alla gravità, non specifica in alcun caso se intende il riconoscimento della gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
Si rimanda alla lettura della normativa, per la conoscenza delle fasce ISEE.