La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, nella parte in cui non include, tra i soggetti legittimati a fruire del congedo lavorativo retribuito biennale, il figlio convivente, in assenza di altre persone idonee a prendersi cura della persona con grave disabilità.
Con la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte Costituzionale si pronuncia sul dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Tivoli (con Ordinanza 26 marzo 2008) rispetto all'esclusione dalla concessione dei congedi lavorativi biennali retribuiti ai figli che assistono il genitore con grave disabilità (riconosciuto tale dall'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).
Il Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», originariamente, prevedeva la concessione del congedo solo ai genitori e - qualora questi fossero deceduti - ai fratelli e/o alle sorelle.
Il testo del Decreto, quindi, è stato oggetto di due precedenti sentenze di incostituzionalità:
- la prima giudicava incostituzionale la possibilità per i fratelli e le sorelle di usufruire del congedo nella sola ipotesi di assenza dei genitori;
- la seconda giudicava incostituzionale l'esclusione del coniuge dal beneficio del congedo.
Con questa terza sentenza anche l'esclusione dei figli stabilmente conviventi con il genitore con disabilità che necessita di assidua assistenza è stata giudicata incostituzionale.
Gli articoli della Costituzione violati
Secondo la Corte Costituzionale, l'esclusione del figlio convivente della persona con grave disabilità dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2001, in mancanza di altre persone idonee ad occuparsi dello stesso, contrasta, in primo luogo, con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento del figlio rispetto agli altri congiunti della persona con disabilità.
Il motivo, infatti, si riscontra anche nell'obbligo alimentare che il figlio ha, in via prioritaria, nei confronti dei propri genitori (come previsto dall'articolo 433 del Codice civile).
In secondo luogo, questa esclusione vìola anche l'articolo 2 della Costituzione, che richiede il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà e la conseguente predisposizione di misure che consentano l'esercizio degli stessi.
Infine, vìola anche l'articolo 32 della Costituzione, poiché il diritto alla salute non verrebbe sufficientemente tutelato a causa della mancata garanzia ad un lavoratore, avente lo status di unico convivente con la persona con grave disabilità, della predisposizione di idonee misure finalizzate alla prestazione della necessaria assistenza.
La motivazione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha sottolineato che il congedo lavorativo retribuito biennale si iscrive negli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell'assistenza del familiare con disabilità.
Ha evidenziato, inoltre, il rapporto di stretta e diretta correlazione di tale congedo con le finalità perseguite dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». In particolare, la Corte Costituzionale rileva correlazioni soprattutto nelle finalità, espresse nell'articolo 1 di tale Legge, di tutela della salute psico-fisica della persona con disabilità e di promozione della sua integrazione nella famiglia; finalità che, in sostanza, consistono nel favorire l'assistenza alla persona in ambito familiare e nell'assicurarle continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitarle lacune nella tutela della salute.
Per la Corte Costituzionale, quindi, la disparità di trattamento determinata dall'esclusione del figlio convivente con il proprio genitore affetto da grave disabilità dai soggetti legittimati a poter usufruire del congedo lavorativo retribuito costituisce una minor tutela sia al nucleo familiare della persona con disabilità, sia al diritto alla salute della persona stessa, diritto che è assicurato anche attraverso il sostegno economico della famiglia che la assiste.
Inoltre, tale esclusione determina un trattamento sfavorevole dell'unico figlio convivente della persona con disabilità, rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura.
I punti chiave della Sentenza
Il punto fondamentale della Sentenza è che, adesso, anche i lavoratori che assistono il genitore con grave disabilità (riconosciuto tale ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.
Dalla Sentenza, inoltre, emergono due condizioni per questa concessione:
- l'effettiva convivenza con il genitore con grave disabilità da assistere;
- l'assenza di altre persone «idonee» a prendersi cura del genitore con grave disabilità.
I punti ancora oscuri
La Corte Costituzionale non precisa cosa significhi il termine «idonee» riferito alle persone che eventualmente dovrebbero essere presenti per far venire meno il diritto di usufruire del congedo al figlio.
Ciò lascia aperti alcuni dubbi interpretativi che potrebbero essere interpretati in modo restrittivo dagli Istituti previdenziali o dalle stesse aziende e generare, quindi, contenziosi e difficoltà di applicazione.
Rimangono ancora esclusi dalla possibilità di usufruire del congedo i lavoratori che, pur assistendo un familiare con grave disabilità e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Quindi, rimangono esclusi: nipoti, cugini, cognati, generi e nuore. Naturalmente, il convivente (non coniugato) della persona con grave disabilità è ancora una volta escluso dal riconoscimento di tale diritto.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (collegamento a sito esterno).
Sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009, n. 19, «Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione» (collegamento a sito esterno).