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Corte costituzionale: congedi fino a due anni anche ai parenti entro il terzo grado

Pubblicato il 23/08/2013 - Letto 4023 volte
È stato abbattuto uno forte limite della normativa sui congedi retribuiti fino a due anni per l'assistenza alle persone con disabilità: con la Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso per incostituzionalità della normativa relativa ai congedi retribuiti fino a due anni nella parte in cui escludeva, tra i beneficiari, i parenti e gli affini entro il terzo grado della persona con disabilità. Finalmente, anche per quest'ultimi sarà possibile prendere i congedi retribuiti per assistere un proprio familiare, purché gli altri parenti previsti dalla normativa (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle) siano deceduti, mancanti o in condizioni di salute tali da non poter svolgere assistenza.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013 (link a sito esterno), ha accolto il ricorso di una persona che aveva necessità di poter usufruire del congedo retribuito fino a due anni per assistere un parente entro il terzo grado con disabilità privo di genitori, coniuge, figli e fratelli. La normativa vigente non prevede questa possibilità e così il ricorrente ha fatto appello al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Suprema Corte.


L'incostituzionalità secondo il TAR di Reggio Calabria

In particolare, il TAR di Reggio Calabria rileva l'incostituzionalità della normativa rispetto ai seguenti articoli della Costituzione:

  • all'articolo 32: la tutela del diritto alla salute va intesa anche come predisposizione degli strumenti necessari per rendere possibili cure e assistenza;
  • all'articolo 2: il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà implica la conseguente messa a disposizione di misure che consentano l'adempimento degli stessi;
  • all'articolo 29: l'assistenza rappresenta anche una forma di tutela della famiglia e le persone ammesse a fruire del congedo sono tutti in rapporto di parentela con la persona con disabilità;
  • all'art. 118, comma 4: la famiglia è la primaria espressione del principio di sussidiarietà orizzontale e strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l'assistenza sociale;
  • agli articoli 4 e 35: il familiare ricorrente, per poter assistere il parente con disabilità, sarebbe costretto a rinunciare alla propria attività lavorativa, oppure a ridurne il numero di ore, oppure a sceglierne una diversa, maggiormente compatibile con detta finalità;
  • all'art. 3: la situazione in cui il familiare ricorrente si è trovato a vivere è sostanzialmente identica a quella di uno dei parenti conviventi già previsti dalla norma e la mancata inclusione nell'elenco dei familiari, dovuta ad una immotivata restrizione giuridica, risulta una discriminazione ingiustificata.


La Sentenza della Suprema Corte

La Sentenza n. 203/2013 della Corte Costituzionale ha effettivamente accolto gran parte delle illegittimità costituzionali sollevate dal TAR di Reggio Calabria.

Non solo, ma ha anche affermato che lo strumento del congedo, nato inizialmente per tutelare la maternità e la paternità dei genitori con un figlio con disabilità, ha assunto nel tempo anche altre funzioni: «[…] La progressiva estensione del complesso dei soggetti aventi titolo a richiedere il congedo, operata soprattutto da questa Corte, ne ha dilatato l'ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, per ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili, e ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli […]».


Breve storia del congedo retribuito fino a due anni

I congedi retribuiti fino a due anni per assistere un familiare con disabilità (riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/1992 in condizione di «handicap in situazione di gravità», articolo 3, comma 3) vengono inizialmente disciplinati con la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 80, comma 2) [link a sito esterno] che integrava le disposizioni previste dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 (link a sito esterno). I concedi erano previsti solo per i genitori conviventi della persona con disabilità.

Con il Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (articolo 42, comma 5) [link a sito esterno], i congedi vengono estesi al coniuge convivente.

Il Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 (articolo 4, comma 1, lettera b) [link a sito esterno], dopo un altro intervento della Corte Costituzionale,  ha ampliato ancora il bacino degli interessati includendo i figli conviventi della persona con disabilità e stabilendo un ordine gerarchico molto stringente tra coloro che si possono prendere cura del familiare con disabilità:

  • coniuge convivente;
  • padre o madre conviventi anche adottivi (in caso di decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente del coniuge);
  • figli conviventi (in caso di decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre);
  • fratelli o sorelle conviventi (in caso di decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi).

Con la Sentenza n. 203/2013, quindi, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, nella parte in cui non include nel novero dei familiari legittimati a fruire del congedo retribuito fino a due anni il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri familiari individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona con disabilità.


Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda «Congedo lavorativo retribuito fino a due anni per assistenza a persone con grave disabilità (congedo straordinario)» del Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro.

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